Inammissibile il ricorso che chiede un nuovo apprezzamento delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 36842 del 12.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non può formare oggetto di ricorso per Cassazione la valutazione dei contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni dei fatti e l’indagine sull’attendibilità dell’imputato o dei testimoni, restando ammesso il solo controllo sulla congruità e logicità della motivazione. Il giudice di legittimità non può sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito quando la motivazione sia esente da travisamenti e da manifeste illogicità. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche non è contraddittorio con il riconoscimento dell’attenuante della speciale tenuità del danno, poiché le due valutazioni hanno diverso fondamento giuridico. Ai fini dell’art. 131-bis cod. pen. l’abitualità del reo, desumibile da numerose precedenti condanne anche per reati della stessa indole e dall’assenza di condotte riparatorie, è ostativa alla causa di non punibilità.

Il Fatto

La vicenda processuale riguarda un imputato condannato per il delitto di danneggiamento. La Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha riconosciuto l’attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., dichiarandola equivalente alla contestata recidiva, e ha conseguentemente rimodulato il trattamento sanzionatorio.

Avverso tale sentenza il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità; violazione di legge in relazione all’art. 131-bis cod. pen.; omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, anche in presenza dell’attenuante del danno di speciale tenuità.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta separatamente i tre motivi e ne evidenzia l’inammissibilità o la manifesta infondatezza. Quanto al primo, il ricorso tende a un rinnovato apprezzamento delle dichiarazioni dell’imputato e dei testi: operazione che esula dal perimetro del sindacato di legittimità. La motivazione della sentenza impugnata è ritenuta esente da travisamenti e da manifeste illogicità.

Il Collegio richiama il consolidato principio per cui non può essere dedotta in sede di legittimità la valutazione dei contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni dei fatti e l’indagine sull’attendibilità delle fonti dichiarative. Resta ammesso il solo controllo sulla congruità e logicità della motivazione, che nel caso concreto supera il vaglio. Viene citato, tra i molti, il precedente Sez. II n. 20806 del 05.05.2011.

Il secondo motivo, relativo all’art. 131-bis cod. pen., è dichiarato manifestamente infondato. I giudici di appello hanno fatto corretta applicazione dei principi che regolano la materia, valorizzando l’abitualità ostativa desunta dalle numerose precedenti condanne, anche per reati della stessa indole, e rilevando l’assenza di manifestazioni dirette al risarcimento del danno. Sul punto la Corte richiama Sez. Un. n. 13681 del 25.02.2016 e Sez. VI n. 55107 del 08.11.2018.

Quanto al terzo motivo, la Corte condivide la valutazione del giudice di merito, che ha valorizzato in senso ostativo i numerosi precedenti e ha escluso la sussistenza di elementi positivi apprezzabili ai fini della invocata mitigazione sanzionatoria. Il Collegio sottolinea, inoltre, che le attenuanti generiche e l’attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale hanno diverso fondamento giuridico, cosicché il loro trattamento differenziato non integra alcuna contraddittorietà.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *