Riesame: ricorso generico che replica i motivi già disattesi è inammissibile (Cass. pen. Sez. IV n. 31564 del 19.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga, in sede di legittimità, le stesse ragioni già esaminate e disattese dal giudice del riesame, senza confrontarsi con le argomentazioni del provvedimento impugnato. In tema di motivazione, non è censurabile il provvedimento che non confuti espressamente una specifica deduzione difensiva, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della decisione. Non è necessario che il giudice confuti esplicitamente le tesi difensive, essendo sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla loro reiezione implicita, senza lasciare spazio a valide alternative.
Il Fatto
Il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 24 dicembre 2025, ha confermato il provvedimento del G.i.p. che aveva applicato la custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato per un reato in materia di stupefacenti, contestato con riferimento agli artt. 73, comma 4, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990. Il giudice aveva ravvisato gravi indizi di colpevolezza e, sul piano delle esigenze cautelari, un pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione di reati della stessa specie.
Il Tribunale del riesame ha escluso il pericolo di inquinamento probatorio, ma ha confermato quello di recidiva, ritenendo la custodia in carcere l’unica misura idonea e proporzionata, non valendo a neutralizzare il rischio gli arresti domiciliari con controllo elettronico. Avverso tale ordinanza l’indagato ha proposto ricorso, deducendo violazione degli artt. 274, 275 e 275 bis cod. proc. pen. e vizio di motivazione, lamentando la mancanza di attuali esigenze cautelari per il tempo trascorso dal fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato che il motivo è generico e manifestamente infondato. Il ricorrente si duole del tempo trascorso tra la commissione del fatto e l’applicazione della misura, sostenendo che, se le esigenze cautelari non erano state ravvisate all’epoca, non potevano essere ritenute sussistenti a distanza di oltre due anni.
Secondo la Corte, in tal modo il ricorrente ripropone in sede di legittimità il motivo già svolto davanti al tribunale del riesame, senza confrontarsi con le argomentazioni del provvedimento impugnato, che confutano in modo puntuale le identiche doglianze. Le difese risultano, dunque, semplicemente replicate, prive di apprezzabile elemento di novità critica, con conseguente inammissibilità.
La Corte richiama il principio, pacifico nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui è inammissibile il ricorso fondato su motivi non specifici, che ripropongono le stesse ragioni già ritenute infondate dal giudice del gravame o carenti di correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnata e quelle dell’impugnazione. A sostegno richiama Sezioni Unite n. 8825 del 2016, Sez. III n. 23928 del 2021 e Sez. IV n. 18826 del 2012.
Nel caso concreto, il Tribunale del riesame ha fondato il giudizio di concretezza del pericolo di reiterazione sulla personalità dell’indagato, gravato da precedenti penali, e sulla gravità delle condotte, caratterizzate dal trasporto di un ingente quantitativo di droga, con modalità che presuppongono programmazione e un’organizzazione collaudata. Da ciò ha desunto una prognosi di estremo sfavore.
Il provvedimento impugnato, osserva la Corte, ha dunque implicitamente valutato che lo iato temporale rispetto ai fatti, tenuto conto del pieno inserimento del ricorrente in circuiti delinquenziali dediti allo spaccio, non abbia inciso in modo significativo sulla concretezza e attualità del pericolo di reiterazione. Richiamando Sez. IV n. 5396 del 2023 e Sez. III n. 3239 del 2023, la Corte ribadisce che non è necessaria l’esplicita confutazione delle tesi difensive, essendo sufficiente una ricostruzione dei fatti che ne comporti la reiezione implicita. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 274 c.p.p. – Esigenze cautelari
- Art. 275 c.p.p. – Criteri di scelta delle misure
- Art. 275-bis c.p.p. – Particolari modalità di controllo