Sequestro preventivo per equivalente già in esecuzione: la nuova istanza è inammissibile (Cass. pen. Sez. III n. 35637 del 08.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il pubblico ministero non può reiterare una richiesta di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente avente ad oggetto un importo già sottoposto a vincolo per il medesimo titolo e ancora in esecuzione. Quando sul medesimo bene gravino in via concomitante un sequestro finalizzato alla confisca diretta e uno finalizzato alla confisca per equivalente, il dissequestro che incida su uno solo dei due titoli lascia integro ed efficace l’altro, che resta coperto dal giudicato cautelare. Il provvedimento di dissequestro parziale va impugnato con l’appello cautelare di cui all’art. 322-bis cod. proc. pen., non aggirato mediante una nuova domanda cautelare fondata sugli stessi argomenti.

Il Fatto

La vicenda cautelare riguarda una società destinataria di un decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Trani il 3 settembre 2025, con cui si disponeva, tra l’altro, il vincolo finalizzato alla confisca diretta del profitto e, in via subordinata, alla confisca per equivalente su beni della stessa società, per il delitto tributario contestato.

Con ordinanza del 13 febbraio 2026 lo stesso G.i.p. disponeva il dissequestro di una somma rinvenuta su un conto corrente societario e delle quote sociali, non essendo provata la derivazione diretta dai reati. Il Procuratore europeo delegato chiedeva allora un nuovo sequestro della medesima somma, questa volta per equivalente, poi concesso con decreto del 9 marzo 2026. Il Tribunale del riesame di Trani annullava quest’ultimo provvedimento con ordinanza del 6 maggio 2026; da qui il ricorso per cassazione del Procuratore, che lamentava la violazione dell’art. 322-bis cod. proc. pen. e l’erronea ampiezza riconosciuta al giudicato cautelare.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce in primo luogo la scansione cronologica della vicenda cautelare, ritenendola essenziale per la decisione. Il decreto genetico del 3 settembre 2025 aveva assoggettato la somma in questione a un duplice e concomitante vincolo: uno finalizzato alla confisca diretta del profitto, l’altro finalizzato alla confisca per equivalente, ai sensi degli artt. 12-bis, d. Igs. n. 74 del 2000 e 19-53, d. Igs. n. 231 del 2001.

L’ordinanza di dissequestro del 13 febbraio 2026, osserva la Corte, aveva inciso esclusivamente sul primo titolo, quello della confisca diretta, lasciando integro ed efficace il vincolo per equivalente, ancora in esecuzione alla data della decisione. Su questo punto il Collegio richiama la sentenza “Massini” delle Sezioni Unite n. 13783 del 26 settembre 2024, evocata dal ricorrente per la necessità di dimostrare la derivazione diretta del bene dal reato.

Da qui il primo argomento decisivo: il Procuratore avrebbe dovuto impugnare il provvedimento di dissequestro con l’appello cautelare, censurando la caducazione del vincolo sulla somma e la restituzione alla società, poiché su quella somma gravava già il sequestro per equivalente. La nuova domanda cautelare, fondata sui medesimi argomenti già valutati nel provvedimento genetico e per di più in senso adesivo alla richiesta del pubblico ministero, costituisce una reiterazione non consentita.

Il secondo passaggio rafforza la conclusione: il vincolo per equivalente non era stato toccato dal dissequestro e risultava pertanto coperto dal giudicato cautelare, con conseguente preclusione a una nuova istanza avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo.

La Corte rigetta quindi il ricorso del Procuratore europeo delegato, confermando l’annullamento del decreto di sequestro del 9 marzo 2026 e la correttezza della decisione del Tribunale del riesame, che aveva riscontrato la violazione del giudicato formatosi sul vincolo ancora in esecuzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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