Reati tributari: avviso di accertamento non è condizione di procedibilità (Cass. pen. Sez. III n. 40788 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’avviso di accertamento tributario non costituisce, in base alla legislazione vigente, condizione di procedibilità dell’azione penale per il reato di omessa presentazione della dichiarazione. La disciplina dell’art. 13-bis del dlgs n. 74 del 2000 introduce una circostanza attenuante speciale, subordinata all’integrale sanamento del debito tributario prima della chiusura del dibattimento di primo grado, e non una condizione di punibilità incidente sulla definizione del giudizio. L’omessa dichiarazione non è pertanto procedibile solo in presenza dell’accertamento.
Il Fatto
La Corte di appello, riformando parzialmente la sentenza di condanna emessa dal Tribunale in esito a giudizio abbreviato, ha collocato la pena base nel minimo edittale e, applicata la riduzione per il rito, ha determinato la pena finale in un anno di reclusione, escludendo la sospensione condizionale per prognosi negativa. Il ricorrente, legale rappresentante di una società, era stato riconosciuto responsabile del reato di cui all’art. 5 del dlgs n. 74 del 2000 per avere omesso la presentazione delle dichiarazioni fiscali relative all’anno di imposta 2016, evadendo imposte dirette e sul valore aggiunto oltre la soglia di punibilità.
Avverso la sentenza di appello la difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge per mancato rilievo dell’improcedibilità in assenza di avviso di accertamento, l’inutilizzabilità delle risultanze del processo verbale di constatazione, la mancata considerazione dei costi di produzione del reddito e profili relativi al dolo specifico e al trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione della pretesa natura di condizione di procedibilità delle procedure conciliative e di adesione. Richiamato l’art. 13-bis del dlgs n. 74 del 2000, la Corte rileva che la norma prevede una circostanza attenuante speciale per il contribuente che, prima della chiusura del dibattimento di primo grado, abbia integralmente sanato il proprio debito tributario, comprensivo di interessi ed eventuali sanzioni. Tale disposizione non può essere intesa come introduttiva di una condizione di punibilità incidente sulla definizione del giudizio.
La Corte esclude altresì che rilevi il comma 2 dell’art. 13 del dlgs n. 74 del 2000, che configura una ipotesi di non punibilità per la presentazione della dichiarazione entro il termine dell’anno successivo e il pagamento di imposte, interessi e sanzioni anteriormente alla conoscenza dell’avvio dell’attività di accertamento: nel caso concreto non risulta che tali adempimenti siano stati eseguiti anteriormente alla redazione del processo verbale di constatazione. Ribadisce infine che la comunicazione dell’avviso di accertamento tributario, oltre a costituire fattore interruttivo della prescrizione, non costituisce condizione di procedibilità dell’azione penale, richiamando Sez. III n. 17120 del 2025.
Quanto all’asserita violazione dell’art. 220 disp. att. cod. proc. pen., la Corte osserva che il ricorrente non ha reso alcuna dichiarazione autoindiziante in assenza del difensore, sicché nessuna informazione è stata acquisita in dispregio delle garanzie codicistiche. La riferita assenza di dichiarazioni rende irrilevante la sollecitata rimessione alla Corte di giustizia dell’Unione europea, senza necessità di indagine sulla praticabilità della richiesta.
Sul computo dei costi di produzione del reddito, il Collegio ribadisce che i costi non contabilizzati possono essere considerati solo in presenza di allegazioni fattuali idonee a desumerne la certezza o la ragionevole significativa probabilità, richiamando Sez. III n. 53907 del 2016 e Sez. III n. 2383 del 2025. Nel caso concreto la difesa non ha raggiunto tale certezza probatoria: l’allegata esistenza di un lavoratore dipendente non ha trovato base probatoria ed è stata logicamente smentita. La richiesta consulenza tecnica avrebbe avuto valenza meramente esplorativa.
Infine, quanto al dolo specifico, la consapevolezza del superamento della soglia è stata desunta dal calcolo del reddito imponibile operato sulle rimesse riscontrate sui conti correnti intestati alla impresa. Sull’esclusione delle circostanze attenuanti generiche il motivo è dichiarato inammissibile per carenza di censura alla motivazione; la sospensione condizionale è stata esclusa per la prognosi negativa sul futuro comportamento, resa attendibile dalla presenza di cinque pregiudizi penali. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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