Pedissequa reiterazione dei motivi d’appello e ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 36852 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per pedissequa reiterazione, il ricorso per cassazione che riproponga i motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito, senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata. Il vizio di violazione di legge e quello di mancanza o contraddittorietà della motivazione non possono risolversi in una ricostruzione alternativa dei fatti, mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, quando questi abbia esplicitato le ragioni del proprio convincimento con motivazione esente da vizi logici e giuridici. In tema di particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità dell’offesa va condotto con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma 1, cod. pen., senza che sia necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato, in primo grado e in appello, per il reato di danneggiamento di cui all’art. 635, commi 1 e 2, n. 3, cod. pen., per aver inferto ripetuti e violenti colpi alla porta di un nosocomio. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 23.01.2025, ha confermato la responsabilità, escludendo l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge, la mancanza e contraddittorietà della motivazione e la mancata applicazione della particolare tenuità del fatto.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che il primo e il secondo motivo si risolvono nella pedissequa reiterazione delle doglianze già proposte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito. Sul punto la Corte richiama il proprio consolidato orientamento (Sez. 2, n. 27816 del 22.03.2019, Rovinelli; Sez. 3, n. 44882 del 18.07.2014, Cariolo).
Il primo motivo è, inoltre, non consentito in sede di legittimità perché tende a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito. Quest’ultimo, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha illustrato gli elementi alla base del positivo accertamento della condotta di danneggiamento — consistita in ripetuti e violenti colpi alla porta del nosocomio — nonché dell’elemento soggettivo. Il ricorrente si è limitato a introdurre una lettura alternativa del merito, non consentita in sede di legittimità (tra le altre, Sez. 3, n. 18521 del 11.01.2018, Ferri; Sez. 5, n. 15041 del 24.10.2018, Barraglia; Sez. 5, n. 48050 del 02.07.2019, Ferri).
Il secondo motivo è poi manifestamente infondato. Il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi di questa Corte, secondo i quali il giudizio sulla tenuità dell’offesa va effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma 1, cod. pen., senza che sia necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti. L’esclusione della particolare tenuità del fatto trova fondamento nella gravità del medesimo, desunta dalle modalità di esecuzione, e nei precedenti del ricorrente, sintomatici di una abitualità nei comportamenti illeciti: profilo sul quale il ricorrente non si confronta effettivamente.
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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