Prova indiziaria e potere istruttorio d’ufficio nel giudizio abbreviato d’appello (Cass. pen. Sez. I n. 10014 del 13.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi a una valutazione atomistica né alla mera sommatoria degli indizi, ma deve accertare la certezza di ciascun elemento, saggiarne l’intrinseca valenza dimostrativa e procedere a un esame globale, verificando se l’ambiguità dei singoli indizi si risolva in una visione unitaria ai fini dell’affermazione della responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio. Le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, possono essere escluse quando siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali e risultino estranee all’ordine naturale delle cose e alla normale razionalità umana. Nel giudizio abbreviato d’appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere d’integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice ex officio nei limiti dell’assoluta necessità ai sensi dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., non essendo configurabile un diritto delle parti alla raccolta della prova in termini più ampi di quelli operanti nel giudizio di primo grado.

Il Fatto

La Corte d’appello di Trieste ha confermato la responsabilità del ricorrente per il reato di incendio doloso, consistito nell’appiccare il fuoco al fienile di un’azienda agricola riconducibile alla sua ex compagna, cagionando danni economici e un serio pericolo per l’incolumità pubblica. Il giudice di secondo grado ha inoltre riconosciuto il vincolo della continuazione con fatti già giudicati con due precedenti sentenze irrevocabili, rideterminando la pena unica complessiva in quattro anni di reclusione.

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi: il vizio di motivazione per il mancato ascolto di una persona informata sui fatti; la violazione dell’art. 423 cod. pen. sotto il profilo del ritenuto carattere doloso dell’incendio e della valutazione della prova indiziaria; il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via logicamente preliminare il secondo motivo, richiamando i parametri di valutazione della prova indiziaria. L’indizio è un fatto certo dal quale, per inferenza logica basata su regole di esperienza consolidate, si giunge alla dimostrazione del fatto incerto da provare, secondo lo schema del sillogismo giudiziario. La regola metodologica è fissata nell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

La giurisprudenza di legittimità, richiamata in più pronunce, impone al giudice di merito di verificare la certezza di ciascun elemento, saggiarne la valenza dimostrativa e procedere a un esame globale, accertando se l’ambiguità dei singoli indizi si risolva in una visione unitaria. Lo standard del ragionevole dubbio risulta integrato anche quando le ipotesi alternative siano prive di concreto riscontro processuale. La prova logica non è strumento meno qualificato di quella diretta.

Nel caso concreto, il giudice di appello ha operato una valutazione unitaria e globale dei dati raccolti, attribuendo valenza indiziaria alla presenza dell’auto del ricorrente nelle vicinanze dell’azienda in orario compatibile con l’incendio. Il Collegio ritiene razionale l’interpretazione dell’annotazione di polizia giudiziaria, che colloca i passaggi del veicolo alle 22.27 e alle 23.16, in orario compatibile con l’incendio, avvenuto poco prima delle 23.13. Il diverso orario indicato dal padre della titolare è stato ritenuto frutto di un difetto del ricordo. È stata inoltre motivata l’irrilevanza del mancato aggancio di celle telefoniche, essendo plausibile che il telefono fosse stato lasciato a casa per non lasciare traccia.

Quanto al primo motivo, la Corte conferma il rigetto della richiesta di ascolto della persona informata. Il giudice di appello ha correttamente applicato il principio secondo cui, nel giudizio abbreviato d’appello, le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere d’integrazione istruttoria, esercitabile ex officio nei limiti dell’assoluta necessità ai sensi dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., non essendo riconoscibile un diritto alla raccolta della prova.

Infine, il terzo motivo è infondato. In materia di circostanze attenuanti generiche, il giudizio del merito è insindacabile in legittimità purché non contraddittorio e dia conto degli elementi dell’art. 133 cod. pen. considerati preponderanti. La sentenza impugnata ha argomentato ineccepibilmente richiamando la pervicacia della condotta, la gravità del fatto e la condotta processuale non corretta. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 423 c.p.

Tutte le 39 sentenze sull'art. 423 c.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *