Trasferimenti a società collegate integrano bancarotta distrattiva senza prova interesse sociale (Cass. pen. Sez. 5 n. 6169 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione qualunque operazione diretta a distaccare dal patrimonio sociale, senza immettervi il corrispettivo e senza alcun utile, beni o altre attività, così da impedirne l’apprensione da parte degli organi fallimentari e causare un depauperamento del patrimonio sociale in pregiudizio dei creditori. La prova della distrazione è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della destinazione dei beni a favore del patrimonio sociale. Ai fini della sussistenza del reato non è necessaria l’esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione e il successivo fallimento, essendo sufficiente che il depauperamento sia avvenuto destinando le risorse a impieghi estranei all’attività d’impresa.
Il Fatto
Il difensore di un imputato, amministratore di fatto di una società dichiarata fallita, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello che ha confermato la sentenza di condanna emessa all’esito del giudizio abbreviato per due episodi di bancarotta patrimoniale e uno di bancarotta semplice. La prima contestazione riguarda prelevamenti di denaro poi destinati a finalità personali; la seconda concerne la conclusione di un contratto preliminare di compravendita immobiliare, il cui prezzo era stato versato a una creditrice personale del nucleo familiare; la terza, il ritardo nella dichiarazione di fallimento e la prosecuzione dell’attività in stato di sofferenza.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione rigetta il ricorso, ritenendo infondate le censure difensive. In primo luogo, chiarisce che la sentenza impugnata costituisce una doppia conforme rispetto a quella di primo grado, pur presentando un’apprezzabile autonomia motivazionale, poiché concorda nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova.
In relazione al primo motivo, la Corte afferma che, in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, la prova dell’elemento oggettivo è desumibile proprio dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della destinazione dei beni a favore del patrimonio sociale. La corte territoriale ha correttamente ritenuto insufficiente a vincere la presunzione di distrazione l’asserita finalità di risollevare le sorti della società, non supportata da un idoneo compendio probatorio.
Quanto al contratto preliminare, i giudici di merito hanno accertato che le rate versate erano state pagate a una società creditrice della moglie dell’imputato e non alla promittente venditrice, e che l’operazione era finalizzata a porre rimedio a una procedura esecutiva. La Corte richiama il principio per cui qualunque operazione diretta a distaccare dal patrimonio sociale beni senza corrispettivo e senza utile, in pregiudizio dei creditori, integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione.
La Corte precisa, infine, che non è necessaria l’esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione e il successivo fallimento, essendo sufficiente che il depauperamento sia avvenuto destinando le risorse a impieghi estranei all’attività d’impresa. Tale rilievo rende irrilevante la circostanza che le operazioni siano state realizzate quando l’impresa non versava ancora in condizioni di insolvenza.
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Nota della Redazione
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