Inammissibile il ricorso penale generico e non correlato alla motivazione impugnata (Cass. pen. Sez. VII n. 36874 del 12.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con le argomentazioni della decisione impugnata, perché la specificità del motivo non attiene soltanto all’indeterminatezza della doglianza, ma anche alla correlazione tra le ragioni argomentate dal giudice e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. Il ricorrente non può ignorare le esplicitazioni della sentenza censurata senza incorrere nel vizio di mancanza di specificità, che a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. conduce all’inammissibilità. La genericità del motivo va valutata ab origine, con riguardo alla sua assoluta indeterminatezza. È parimenti inammissibile il motivo che deduce un vizio non previamente proposto come motivo di appello, secondo il disposto dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato in secondo grado dalla Corte d’appello di Napoli con sentenza del 01.10.2024. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, articolando più motivi.

Il primo motivo verteva sulla portata di un atto transattivo intercorso tra il ricorrente, alcuni condomini e la ditta esecutrice dei lavori nell’interesse del condominio. Altri motivi richiamavano la documentazione in atti e contestavano la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato e della circostanza aggravante di cui all’art. 61, n. 11), cod. pen. La questione giunge in cassazione per la verifica della specificità dei motivi proposti.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla constatazione che i motivi di ricorso sono totalmente generici ed aspecifici, non confrontandosi in alcun modo con la motivazione della Corte di appello. Il Collegio richiama un consolidato orientamento, secondo cui la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione.

Il ricorrente non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all’inammissibilità. A sostegno la Corte cita Sez. 6, n. 23014 del 29.04.2021, Sez. 2, n. 42046 del 17.07.2019 e altri precedenti conformi.

Quanto al primo motivo, la Corte rileva che la Corte di appello aveva evidenziato senza alcun dubbio la mancata allegazione dell’atto transattivo, con conseguente impossibilità di valutarne la portata e genericità già in quella sede per carenza di idonea allegazione. Il motivo andava quindi ritenuto generico ab origine, per la sua assoluta indeterminatezza, e avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile.

Conseguentemente, gli altri motivi sono ritenuti del tutto aspecifici, poiché richiamano la documentazione versata in atti — ovvero il predetto atto di transazione — che la Corte di appello ha riscontrato non essere mai stata depositata, senza che la difesa abbia allegato elementi indicativi dell’erronea conclusione sul punto.

Infine, il terzo motivo, con cui si deduce l’insussistenza dell’aggravante ex art. 61, n. 11), cod. pen., non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello, come prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., desumendosi dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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