Impugnazioni e disciplina transitoria: tempus regit actum e legge Nordio (Cass. pen. Sez. IV n. 10032 del 13.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., abrogato dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024, in forza del principio tempus regit actum che governa la successione nel tempo delle leggi processuali penali. Ne consegue che è inammissibile l’appello presentato nel vigore della norma abrogata senza il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio. Il requisito non è assolto dal mero richiamo, nell’atto, alla precedente elezione, se privo dell’indicazione della data e della collocazione nel fascicolo processuale, necessaria a consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo della notificazione.

Il Fatto

La ricorrente era stata assolta in primo grado dal reato di guida in stato di ebbrezza, perché non punibile per particolare tenuità del fatto. Proposto appello nel suo interesse, la Corte d’Appello di L’Aquila lo dichiarava inammissibile con ordinanza del 30 settembre 2024, per il mancato deposito della dichiarazione o elezione di domicilio imposta dall’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen.

La difesa ricorre per cassazione deducendo l’errata interpretazione della legge penale: l’abrogazione del comma 1-ter e la modifica del comma 1-quater, operate dalla legge n. 114/2024, erano già in vigore quando l’ordinanza è stata emessa. Si assume, inoltre, che l’imputata non fosse assente in primo grado e che fosse stato depositato lo specifico mandato a impugnare.

La Motivazione della Corte

La Quarta Sezione rigetta il ricorso muovendo dalla constatazione che la legge n. 114/2024, all’art. 2, comma 1, lett. o), ha abrogato il comma 1-ter dell’art. 581 cod. proc. pen. e ha inserito al comma 1-quater, dopo le parole “del difensore”, le parole “di ufficio”. Dal 25 agosto 2024, dunque, le impugnazioni delle parti private e dei difensori non richiedono più il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio a pena di inammissibilità; solo per l’impugnazione del difensore d’ufficio, nell’ipotesi di procedimento in assenza, resta necessario il mandato ad impugnare con dichiarazione o elezione di domicilio.

Il nodo è la sorte delle impugnazioni proposte prima dell’entrata in vigore della novella, poiché la legge Nordio non contiene alcuna norma transitoria. La Corte richiama la recente Sez. 4 n. 3007 dell’11.12.2024, dep. 2025, Bresci, non mass., e la giurisprudenza costante ivi evocata, secondo cui le impugnazioni presentate nella vigenza dei commi 1-ter e 1-quater, introdotti dal d. Igs. n. 150/2022, restano valutate alla stregua di tali disposizioni. La ratio è nel principio tempus regit actum, che regola la successione nel tempo delle leggi processuali penali.

La Sezione dà conto della rimessione alle Sezioni Unite operata con ordinanza n. 26458/2024 del 19 giugno 2024, dep. il 4 luglio 2024, sul quesito se rilevi la data della sentenza impugnata o quella di presentazione dell’impugnazione. Dall’informazione provvisoria n. 15/2024 emerge la risposta delle Sezioni Unite: la disciplina del comma 1-ter abrogato continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024. Il principio vale, per eadem ratio, anche per la modifica del comma 1-quater.

Nel caso concreto l’impugnazione risulta presentata il 3 maggio 2024, dunque sotto la vigenza della disciplina abrogata. Irrilevante è stabilire se l’imputata fosse assente in primo grado: la Corte d’Appello non contesta l’assenza del mandato, ma della dichiarazione o elezione di domicilio, richiesta all’epoca anche per gli imputati giudicati in presenza. I requisiti di ammissibilità dell’appello vanno valutati secondo la disciplina vigente al momento della proposizione.

La Corte ricorda poi che le Sezioni Unite hanno precisato che è sufficiente il richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo, tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo della notificazione. Dall’esame degli atti l’unico riferimento è nell’incipit dell’atto, a firma del solo difensore, ove si indica l’elezione presso lo studio dello stesso: manca la data, la collocazione nel fascicolo e l’allegazione della precedente elezione. Il nuovo mandato e procura speciale rilasciato contestualmente all’appello non contiene alcun cenno all’elezione di domicilio. I motivi sono infondati. Al rigetto consegue, ex lege, la condanna della ricorrente alle spese del procedimento.

Nota della Redazione

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