Graduazione pena insindacabile in Cassazione se motivata ex art. 133 cod. pen (Cass. pen. Sez. 7 n. 14169 del 17.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che miri a una nuova valutazione della congruità della pena. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita in aderenza ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. L’obbligo motivazionale è assolto anche con espressioni sintetiche quali “pena congrua” o “pena equa”, ovvero con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere. Una specifica e dettagliata spiegazione è necessaria solo quando la pena irrogata sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale. Tale valutazione non è sindacabile in sede di legittimità.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Roma aveva rideterminato la sanzione inflitta per il reato previsto dall’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990.

Con l’unico motivo di ricorso, la difesa ha censurato la corretta commisurazione della pena, contestandone la congruità.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente qualificato il motivo come inammissibile, in quanto manifestamente infondato e attinente a una valutazione non sindacabile in sede di legittimità.

Nel richiamare i principi consolidati, la Corte ha ricordato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni per le circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Il relativo obbligo motivazionale è adempiuto con l’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., anche attraverso formule sintetiche come “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”.

Una motivazione specifica e dettagliata è richiesta soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale. La Corte ha altresì precisato che tale media si calcola dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale e aggiungendo il risultato al minimo, senza dimezzare il massimo.

Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva già applicato una pena base inferiore alla media edittale, prima della diminuzione per il rito, giustificando congruamente lo scostamento dal minimo in ragione di un precedente specifico a carico dell’imputato.

La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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