Reddito di cittadinanza, resta il reato per la falsa dichiarazione sulla residenza (Cass. pen. Sez. III n. 34369 del 22.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di illegittimità costituzionale che riduce da dieci a cinque anni il requisito della previa residenza in Italia per l’accesso al reddito di cittadinanza non determina il venir meno della rilevanza penale delle false dichiarazioni rese in sede di richiesta del beneficio. L’art. 7 d.l. n. 4 del 2019, conv. dalla legge n. 26 del 2019, continua a sanzionare la non rispondenza al vero delle dichiarazioni sulla residenza, sia perché la pronuncia della Consulta ha effetti solo parzialmente demolitori, sia perché la Corte costituzionale ha escluso la riconducibilità del reddito di cittadinanza alle misure di mera assistenza sociale. Il requisito di radicamento territoriale, ridotto a cinque anni, resta compatibile con il sistema costituzionale e sovranazionale.

Il Fatto

La ricorrente era stata condannata in primo grado per aver falsamente dichiarato, al fine di ottenere il reddito di cittadinanza, di aver risieduto in Italia per almeno dieci anni, conseguendo l’erogazione di circa 1.500 euro. Dalle sentenze di merito risultava che era giunta in Italia nel giugno 2017 e aveva presentato la domanda nel dicembre 2020.

La Corte d’Appello di Palermo aveva confermato la condanna, respingendo l’eccezione difensiva sulla valenza liberatoria della sentenza della CGUE. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo la sopravvenuta insussistenza del presupposto normativo del reato, per effetto dell’intervento della Corte costituzionale, e un vizio di motivazione sull’elemento soggettivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro delle due pronunce di riferimento. Con la sentenza del 29 luglio 2024, la Corte di Giustizia aveva ritenuto contrastante con il diritto dell’Unione il requisito della residenza decennale, muovendo dal presupposto — fornito dal giudice del rinvio — della riconduzione del reddito di cittadinanza tra le misure di assistenza sociale, e precisando di non dover verificare l’esattezza di tale inquadramento.

Con la sentenza n. 31 del 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 d.l. n. 4 del 2019 nella parte in cui fissava in dieci anni il periodo minimo di residenza, riducendolo a cinque. La Consulta ha però preso le distanze dalla lettura della CGUE, ribadendo la peculiarità strutturale del reddito di cittadinanza, caratterizzato da temporaneità, obblighi di attivazione e rigide condizionalità, incompatibili con il carattere meramente assistenziale delle prestazioni sociali.

La Cassazione condivide tale impostazione. La divergenza tra le due Corti non attiene al merito, poiché la Grande Sezione ha espressamente rimesso al sistema giurisdizionale e costituzionale nazionale la verifica dell’esattezza dell’inquadramento. Ne consegue che la decisione non si pone in contrasto con la precedente Sez. II n. 13345 del 2025, pronunciata sulla sola base della sentenza della Corte di Giustizia, prima dell’intervento della Consulta.

Il Collegio disattende quindi la tesi difensiva dell’integrale caducazione del rilievo penale. L’intervento della Consulta ha effetti solo parzialmente demolitori, lasciando intatta la rilevanza penale delle false dichiarazioni di previa residenza da almeno cinque anni. Poiché nella specie la residenza era pacificamente inferiore non solo ai dieci, ma anche ai cinque anni, la condotta conserva rilievo penale.

Quanto al secondo motivo, la Corte lo dichiara inammissibile per genericità. La difesa non si è confrontata con la motivazione della Corte territoriale, che aveva ricostruito le circostanze della presentazione della domanda e la sottoscrizione degli atti, escludendo l’ignoranza inevitabile della legge penale, in linea con il principio secondo cui l’errore sui requisiti del beneficio integra errore su legge penale ai sensi dell’art. 5 cod. pen. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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