Inammissibile il ricorso per mancata ammissione alla giustizia riparativa (Cass. pen. Sez. VII n. 36878 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso che censuri la mancata ammissione dell’imputato alla giustizia riparativa è inammissibile quando la questione non sia stata devoluta al giudice di appello con specifico motivo o richiesta in sede di conclusioni, determinandosi l’interruzione della catena devolutiva. La mancanza di specificità del motivo ricorre non solo per genericità, ma anche per difetto di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle dell’impugnazione. Il provvedimento di mancata ammissione alla giustizia riparativa ha natura non giurisdizionale, sicché l’assenza di un regime impugnatorio dedicato costituisce scelta legislativa e non lacuna normativa.
Il Fatto
La ricorrente è stata condannata in secondo grado dalla Corte di appello di Napoli, con sentenza del 16.09.2024, e ha proposto ricorso per cassazione. L’unico motivo è articolato su due profili: da un lato la mancata considerazione della propria situazione di disagio economico e della estrazione socio-culturale; dall’altro la censura relativa alla mancata ammissione alla giustizia riparativa. La questione arriva davanti alla Cassazione perché la difesa ritiene che la Corte territoriale non abbia valutato tali circostanze ai fini dell’elemento soggettivo del reato e dell’accesso all’istituto.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte rileva anzitutto che il primo profilo del motivo è affetto da evidente genericità e aspecificità. La ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che invece ha specificamente risposto sul punto, con argomentazione logica e approfondita, sia quanto alla ricorrenza dell’elemento soggettivo del reato sia quanto alla ininfluenza della condizione economica e socio-culturale solo richiamata dalla difesa. La Corte territoriale ha dedicato alla questione un passaggio motivazionale puntuale.
Il Collegio richiama il principio per cui la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo come indeterminatezza, ma anche come assenza di correlazione tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. Il ricorrente non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza incorrere in tale vizio, che a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. conduce all’inammissibilità. Sono richiamati sul punto i precedenti Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 e Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007.
Quanto alla seconda argomentazione, relativa alla mancata ammissione alla giustizia riparativa, la Corte osserva che essa non è stata in alcun modo oggetto di richiesta in sede di appello, né con specifico motivo né in sede di conclusioni. Ne deriva l’interruzione della catena devolutiva sul punto, con la conseguenza che la censura è inammissibile in sede di legittimità. Il Collegio richiama Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018.
La Corte richiama inoltre la natura non giurisdizionale del provvedimento di mancata ammissione alla giustizia riparativa, sulla scorta di Sez. 2, n. 6595 del 12/12/2023. In tale pronuncia si è precisato che l’assenza di un regime impugnatorio ad hoc non integra una lacuna normativa, ma costituisce una precisa scelta legislativa, ricollegata alla natura speciale e non giurisdizionale del nuovo istituto.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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