Patteggiamento e omessa misura di sicurezza: ricorso del PG inammissibile (Cass. pen. Sez. VI n. 40718 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di applicazione della pena su richiesta che abbia omesso di disporre l’espulsione dal territorio dello Stato dello straniero, per uno dei reati indicati nell’art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990, non può essere impugnata dal pubblico ministero con ricorso per cassazione, ostandovi la previsione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. La norma individua ipotesi tassative di proponibilità dell’impugnazione, tra le quali l’effettiva adozione di una misura di sicurezza per motivi attinenti alla sua illegalità. Resta ferma la ricorribilità ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen. quando si tratti di misura di sicurezza obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato contestato. In difetto, resta esperibile l’incidente di esecuzione.
Il Fatto
Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Bergamo ha applicato all’imputato, straniero, la pena concordata per il reato continuato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, disponendo anche la confisca del denaro e di quanto in sequestro. L’accordo tra le parti non prevedeva l’applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione, né il giudice vi ha provveduto d’ufficio.
Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione, censurando l’omessa applicazione della misura ex art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990 a pena espiata. Il ricorrente fondava il rilievo sull’accertata pericolosità sociale del soggetto, desunta dal precedente estorsivo e dal reiterato diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal rilievo che l’accordo tra le parti non contemplava l’espulsione, che il giudice non l’ha disposta d’ufficio e che nel rito negoziale non è stata svolta alcuna verifica giudiziale sulla concreta pericolosità sociale dell’imputato straniero, verifica necessaria alla luce della sentenza n. 58 del 1995 della Corte costituzionale.
Su tale premessa si innesta il principio centrale: la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di disporre l’espulsione non è impugnabile dal pubblico ministero con ricorso per cassazione, per l’ostacolo dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017. La disposizione delinea un catalogo di ipotesi tassative di impugnabilità, tra cui l’effettiva adozione di una misura di sicurezza per motivi attinenti all’illegalità della misura applicata.
Il Collegio chiarisce poi il secondo corno della regola: la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza non è ricorribile ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, salvo che si tratti di misura obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato, ipotesi in cui resta esperibile il ricorso ai sensi della disciplina generale dell’art. 606 cod. proc. pen. Il principio è ricondotto a Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin.
Nel caso concreto la Corte esclude che possa ritenersi implicitamente valutata la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura. Ne deriva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la precisazione che resta aperta la possibilità, che il Procuratore Generale valuterà, di esperire incidente di esecuzione.
Nota della Redazione
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