Ricorso per cassazione inammissibile se ripropone doglianze già disattese in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 36877 del 12.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga, come motivi di legittimità, doglianze già dedotte in appello e ivi puntualmente disattese, trattandosi di motivi meramente reiterativi e, come tali, non consentiti. È parimenti inammissibile il ricorso che tenda a ottenere una ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, quando la motivazione della sentenza impugnata sia esente da vizi logici e giuridici. Il motivo con cui si censuri il diniego della sospensione condizionale della pena è generico e manifestamente infondato se omette di confrontarsi con le argomentazioni del giudice di merito, che abbia espresso una prognosi sfavorevole sulla non reiterazione dei reati valutando anche l’incidenza dell’illecito sulla capacità a delinquere.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato per il reato di cui all’art. 648-bis cod. pen., contestato in luogo della diversa qualificazione di cui all’art. 648 cod. pen. La sentenza di secondo grado, emessa dalla Corte d’appello di Napoli, ha confermato il giudizio di responsabilità. Avverso tale pronuncia il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi: erronea qualificazione del fatto, vizio di motivazione sul dolo e mancata applicazione della sospensione condizionale della pena.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, concernenti la qualificazione giuridica del fatto e il giudizio di responsabilità. Ne rileva anzitutto la non consentita formulazione: le doglianze risultano meramente reiterative di quelle già proposte in appello e ivi puntualmente disattese, secondo un indirizzo confermato dal richiamo a Sez. 2, n. 27816 del 2019 e Sez. 3, n. 44882 del 2014.

Gli stessi motivi sono inoltre inammissibili perché mirano a una diversa ricostruzione del fatto attraverso criteri valutativi alternativi a quelli del giudice di merito. La Corte sottolinea che il giudice di appello ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento con motivazione immune da vizi logici e giuridici. In particolare, quanto alla condotta diretta a ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa dei beni, si è valorizzata la rimozione delle targhe originarie di autovetture; quanto all’elemento soggettivo, il dolo di riciclaggio è stato desunto dalla condotta del ricorrente, ripreso dalle telecamere di sorveglianza mentre sostituiva le targhe.

Sul punto la Corte richiama un consolidato orientamento in materia di dolo nel delitto di riciclaggio, citando Sez. 3, n. 18521 del 2018, Sez. 5, n. 15041 del 2018, Sez. 4, n. 1219 del 2017 e Sez. 5, n. 48050 del 2019.

Quanto al terzo motivo, relativo al diniego della sospensione condizionale della pena, la Corte lo ritiene non solo generico, per non essersi confrontato con la decisione impugnata, ma anche manifestamente infondato. Il giudice di merito ha fondato il rigetto su argomentazioni logiche e ineccepibili, esprimendo una prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura dei reati. Tale valutazione non si è limitata alla considerazione dell’astratta gravità del reato, ma ha esaminato l’incidenza dell’illecito sulla capacità a delinquere, rilevando la sussistenza di precedenti ostativi all’applicazione del beneficio.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *