Condono edilizio e revoca dell’ordine di demolizione: rilievi del giudice dell’esecuzione (Cass. pen. Sez. III n. 1234 del 13.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenienza di un permesso di costruire in sanatoria per condono non comporta di per sé la revoca dell’ordine di demolizione impartito con la sentenza penale di condanna. Il giudice dell’esecuzione deve verificare la legittimità del titolo in sanatoria, accertando la disciplina applicabile, la tempestività della domanda, i requisiti strutturali e temporali di sanabilità dell’opera e la sussistenza dei requisiti volumetrici. Il principio opera anche con riguardo alla disciplina del d.l. n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003: non è condonabile l’opera la cui riduzione volumetrica nei limiti consentiti derivi da demolizione eseguita dopo il termine finale di realizzazione dei lavori previsto dalla legge. La valutazione del giudice penale non è preclusa dal giudicato amministrativo per profili di illegittimità non dedotti né decisi, ovvero emersi da documentazione incompleta o da fatti rappresentati in modo parziale.
Il Fatto
Un soggetto era stato condannato con sentenza irrevocabile per aver edificato in assenza di concessione edilizia un manufatto composto da piano seminterrato, piano rialzato e primo piano, con superficie di 140 mq per piano. Il relativo ordine di demolizione era stato impartito con la stessa sentenza di condanna.
Dopo l’istanza di condono presentata ai sensi della legge n. 326 del 2003, il Comune aveva rilasciato un primo permesso in sanatoria, poi revocato perché la volumetria effettiva superava il limite di 750 mc. Il condannato aveva eseguito interventi di riduzione volumetrica e il Comune aveva infine rilasciato un nuovo permesso in sanatoria. Su richiesta della difesa, il giudice dell’esecuzione aveva revocato l’ordine di demolizione. Il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione della disciplina sul condono e il vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte muove dal principio consolidato secondo cui il giudice dell’esecuzione, di fronte a un sopravvenuto titolo in sanatoria, deve verificarne la legittimità sotto il profilo dei presupposti di emanazione. Occorre accertare la disciplina applicabile, la legittimazione del richiedente, la tempestività della domanda, il rispetto dei requisiti strutturali e temporali di sanabilità e la sussistenza dei requisiti volumetrici. In tal senso richiama Sez. 3 n. 37470 del 2019, Sez. 3 n. 25485 del 2009 e Sez. 3 n. 1104 del 2005.
Tale potere incontra però il limite del giudicato amministrativo. Al giudice penale è preclusa la valutazione della legittimità del provvedimento amministrativo presupposto del reato quando sulla questione sia intervenuta sentenza irrevocabile del giudice amministrativo. La preclusione non si estende ai profili di illegittimità non dedotti né effettivamente decisi, né quando il giudicato si sia formato su documentazione incompleta o su fatti rappresentati in modo parziale o non veritiero, purché le criticità risultino da dati obiettivi preesistenti e sconosciuti, o sopravvenuti al giudicato (Sez. 6 n. 17991 del 2018; Sez. 3 n. 31282 del 2017).
Nel merito condonistico, la Corte ribadisce che la volumetria eccedente i limiti di condonabilità non è suscettibile di riduzione mediante demolizione eseguita dopo il termine finale previsto dalla legge. Ammettere simili lavori significherebbe spostare arbitrariamente in avanti il termine e realizzare un indebito aggiramento della disciplina (Sez. 3 n. 43933 del 2021; Sez. 3 n. 4222 del 2023; Sez. 3 n. 28533 del 2024).
Il principio trova applicazione anche nel condono disciplinato dal d.l. n. 269 del 2003, il cui art. 32, comma 25, richiama espressamente la disciplina dell’art. 39 della legge n. 724 del 1994, mutuandone le condizioni di ammissibilità. L’ordinanza impugnata è dunque illegittima perché ha accolto la richiesta di revoca omettendo di considerare la non condonabilità delle opere. La Corte annulla con rinvio al Tribunale di Napoli, in diversa persona fisica, perché valuti la forza di giudicato delle pronunce amministrative, gli eventuali profili non decisi e l’esatta volumetria attuale dell’immobile.
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Nota della Redazione
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