Droga parlata e continuazione con sentenza straniera: ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. IV n. 36927 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di stupefacenti, quando il compendio indiziario si fonda su conversazioni intercettate, la loro valutazione deve essere compiuta con particolare rigore, ma la prova della riferibilità dei traffici all’imputato può essere tratta dall’insieme degli elementi acquisiti, quali sequestri, servizi di osservazione e localizzazione satellitare. L’interpretazione del linguaggio criptico è questione di fatto, sindacabile solo se illogica. In presenza di doppia conforme, il ricorrente deve confrontarsi con il corpo unitario delle due motivazioni. Il vizio di motivazione non consente alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella dei giudici di merito. In tema di reato continuato, l’onere motivazionale sugli aumenti per i reati satellite è correlato all’entità degli stessi. Non è applicabile la continuazione tra un reato giudicato in Italia e uno giudicato con sentenza straniera, non essendo il vincolo dell’art. 81 cod. pen. incluso tra le finalità del riconoscimento.
Il Fatto
Con sentenza del 1 ottobre 2024 la Corte di appello di Milano confermava la decisione con cui, in esito a giudizio abbreviato, il G.U.P. del Tribunale di Milano aveva ritenuto il ricorrente responsabile di plurimi reati di detenzione e cessione di cocaina e di una tentata estorsione aggravata dal porto d’arma, commessa al fine di recuperare un credito legato a pregresse forniture di stupefacente.
Esclusa la recidiva e ritenuta la continuazione tra tutti i reati, il reato più grave veniva individuato in quello contestato al capo 9, con condanna alla pena di dieci anni di reclusione e multa. Avverso la sentenza il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi: omessa motivazione sulla responsabilità per i reati in materia di stupefacenti; omessa motivazione sui reati di estorsione e armi; violazione della legge penale in materia di continuazione e aumenti di pena; mancato riconoscimento della continuazione con i fatti giudicati all’estero.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara inammissibile il ricorso. Preliminarmente ricorda che, in presenza di una doppia conforme, le motivazioni di primo e secondo grado si saldano in un unico corpo argomentativo, con l’obbligo per il ricorrente di confrontarsi puntualmente con entrambe.
Quanto al primo motivo, il ricorrente lamentava che la prova dei traffici fosse stata tratta solo da conversazioni intercettate, senza riscontri oggettivi. La Corte riconosce il principio per cui, in mancanza del sequestro dello stupefacente, gli indizi vanno valutati con particolare rigore ai sensi dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., ma rileva che nel caso concreto i giudici di merito hanno valorizzato anche il sequestro di ingenti quantitativi di cocaina, gli esiti dei servizi di osservazione e gli elementi della localizzazione satellitare. Il ricorrente omette ogni confronto con tale contesto dimostrativo. La Corte aggiunge che l’interpretazione del linguaggio criptico è questione di fatto rimessa al giudice del merito e si sottrae al sindacato di legittimità se logica.
Nella parte in cui si evoca la regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio, il motivo è parimenti inammissibile: tale canone rileva in sede di legittimità solo se tradotto in un vizio di motivazione, non potendo la Corte sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella dei giudici di merito, essendo il sindacato limitato alla verifica di un logico apparato argomentativo.
Il secondo motivo, sulla tentata estorsione e sui reati in materia di armi, è inammissibile perché si limita a censurare un singolo dialogo, mentre i giudici hanno analizzato una cospicua serie di conversazioni relative all’acquisto e al trasporto dell’arma nonché alla necessità di recuperare il denaro, letta in connessione con la presenza dei fornitori stranieri.
Sul terzo motivo, relativo agli aumenti per i reati satellite, la Corte osserva che quando gli aumenti sono di esigua entità l’onere motivazionale si riduce, essendo escluso ogni abuso del potere discrezionale dell’art. 132 cod. pen. Nella specie gli aumenti appaiono congrui e nel limite del triplo della pena base previsto dall’art. 81, comma primo, cod. pen.
Il quarto motivo è manifestamente infondato: la continuazione tra un reato giudicato in Italia e uno giudicato con sentenza straniera, ancorché riconosciuta, non è ammessa, perché il vincolo dell’art. 81 cod. pen. non rientra tra le finalità del riconoscimento stabilite dall’art. 12 cod. pen. e, per le sentenze dell’Unione europea, dall’art. 3, d.lgs. 12 maggio 2016, n. 73. Il riconoscimento determinerebbe un’automatica invasione del giudicato estero. Segue la condanna alle spese e al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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