Liberazione anticipata: condotta grave può travolgere anche i semestri anteriori (Cass. pen. Sez. I n. 7057 del 20.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato, ai fini della concessione della liberazione anticipata, non ha carattere assoluto e inderogabile. Un fatto negativo può riverberarsi anche sulla valutazione dei semestri anteriori, purché si tratti di una condotta particolarmente grave e sintomatica, tale da lasciar dedurre la mancata partecipazione del condannato all’opera di rieducazione anche nel periodo antecedente a quello cui la condotta si riferisce. Il requisito dell’art. 54 Ord. pen. è la prova della partecipazione all’opera rieducativa, da valutarsi secondo i criteri dell’art. 103, comma 2, d.P.R. n. 230 del 2000. L’apprezzamento è discrezionale e deve dare conto di un serio processo di allontanamento da condotte delinquenziali.

Il Fatto

Il ricorrente, detenuto con fine pena fissato al 28/08/2027, aveva chiesto la liberazione anticipata per il periodo dal 24/09/2020 al 24/09/2021. Il Magistrato di sorveglianza aveva disatteso l’istanza per la partecipazione del condannato a una protesta collettiva realizzata il 12/07/2021 nella sezione “alta sicurezza” dell’istituto penitenziario. Il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato il reclamo proposto ai sensi dell’art. 69 legge n. 354/1975, estendendo la valutazione negativa anche al semestre antecedente.

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, lamentando l’erronea estensione del giudizio negativo ai semestri anteriori e l’omessa considerazione di un provvedimento di contenuto opposto adottato su reclamo di altro detenuto. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara infondato il ricorso e ricostruisce il quadro normativo di riferimento. La concessione del beneficio presuppone la prova della partecipazione del condannato all’opera di rieducazione, da valutarsi in conformità ai criteri dell’art. 103, comma 2, d.P.R. n. 230 del 2000: l’impegno nel trarre profitto dalle opportunità trattamentali e il mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, i compagni, la famiglia e la comunità esterna. L’indagine attiene al comportamento oggettivamente esternato e l’apprezzamento giudiziale resta di tipo discrezionale, dovendo escludere a livello prognostico la reiterazione di fatti illeciti.

Il primo motivo è respinto perché connotato in senso fattuale e contestativo, nella parte in cui lamenta l’assenza di procedimenti penali o disciplinari a carico del ricorrente. Tale valutazione fuoriesce dal perimetro del sindacato di legittimità: la decisione non può essere invalidata sulla base di prospettazioni alternative che si risolvano in una “mirata rilettura” degli elementi di fatto. La Corte richiama sul punto un consolidato orientamento di legittimità.

Il nucleo del principio riguarda l’estensione del giudizio negativo ai semestri anteriori. La Corte ribadisce che la valutazione frazionata per semestri non riveste carattere assoluto e inderogabile: un comportamento tenuto dopo i semestri in esame può estendersi, con riflessi negativi, anche ai periodi precedenti, pur immuni da rilievi disciplinari. L’incidenza sui semestri anteriori resta però condizionata alla circostanza che la condotta assuma l’univoca significazione di una mancata adesione all’opera rieducativa. Occorre quindi una condotta particolarmente grave e sintomatica. La ricaduta nel reato è, invece, di per sé elemento rivelatore di mancata adesione e di rifiuto di risocializzazione.

Nel caso concreto il Tribunale di sorveglianza ha offerto motivazione esaustiva e lineare, qualificando la protesta come condotta grave ed espressiva di una prassi ormai consolidata tra i detenuti in regime di “alta sicurezza”, così giudicando compromesso il percorso trattamentale.

Quanto al secondo motivo, la Corte rileva che le diverse posizioni soggettive difficilmente possono essere comparate. L’argomentazione resta monca, perché contesta il mancato esame di una diversa posizione senza indicare i pretesi punti di distonia tra le decisioni né in quale parte la decisione impugnata sia illogica. Ne deriva l’aspecificità del motivo. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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