Ricorso inammissibile se reitera motivi d’appello e omette doglianza su attenuanti (Cass. pen. Sez. VII n. 167 del 03.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione i cui motivi si risolvano nella pedissequa reiterazione delle censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito, risultando in tal caso soltanto apparenti e privi della tipica funzione di critica argomentata. Il controllo di legittimità sul vizio di motivazione ammette la cd. doppia conforme quando la sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per richiami ripetuti e identità di criteri valutativi, sì che i due provvedimenti possono leggersi congiuntamente come un unico corpo decisionale. È parimenti inammissibile la doglianza sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non previamente dedotta come motivo di appello, a norma dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato per il delitto di cui all’art. 648 cod. pen.; la sentenza è stata confermata dalla Corte d’appello di Venezia con pronuncia del 12/02/2024. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi con cui ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, dolendosi altresì del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile, muovendo dalla constatazione che i due motivi non assolvono la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Essi, infatti, si risolvono nella pedissequa reiterazione delle censure già proposte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la conseguenza di risultare non specifici ma soltanto apparenti.
Sul piano del vizio di motivazione, la Corte ha richiamato il principio della cd. doppia conforme enunciato da Sez. II n. 37295 del 12/06/2019: quando la sentenza d’appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado, attraverso ripetuti richiami alla medesima e l’adozione degli stessi criteri di valutazione delle prove, i due provvedimenti possono essere letti congiuntamente e costituiscono un unico complessivo corpo decisionale.
Su tale base la Corte ha osservato che il giudice di appello ha operato un adeguato e congruo rinvio alla motivazione del giudice di prime cure in ordine alla sussistenza di tutti gli elementi necessari a integrare il delitto contestato.
Quanto al secondo motivo, relativo alle circostanze attenuanti generiche, la doglianza è stata ritenuta non consentita in sede di legittimità perché non previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Il ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente, nell’odierno ricorso, il riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, ove risultavano riportati.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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