Ordinanza cautelare: onere di specifica deduzione sull’autonoma valutazione (Cass. pen. Sez. V n. 36931 del 12.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell’ordinanza per omessa autonoma valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari ha l’onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali tale omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di rilievo tale da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate. La prescrizione dell’art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 47 del 16 aprile 2015, è osservata anche quando l’ordinanza cautelare operi un richiamo, in tutto o in parte, ad altri atti del procedimento, purché il giudice, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza formule stereotipate. In presenza di posizioni analoghe o di imputazioni descrittive di fatti commessi con modalità seriali, non è necessario che il giudice ribadisca ogni volta le regole di giudizio seguite, essendo ammessa una valutazione cumulativa, purché dal contesto del provvedimento risulti evidente la ragione giustificativa della misura.

Il Fatto

Il Tribunale di Catania, sezione del riesame, con ordinanza del 20 marzo 2025, ha confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari che aveva applicato all’indagato la custodia cautelare in carcere per il reato di cui agli artt. 416-bis, commi 1, 4 e 6, cod. pen. e per quello di cui all’art. 416-ter cod. pen., contestati per la partecipazione a un’associazione di stampo mafioso e per uno scambio elettorale politico-mafioso in occasione di una competizione amministrativa.

Avverso la decisione del riesame l’indagato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per la mancanza di autonoma valutazione: l’ordinanza genetica, a suo dire, era sovrapponibile alla richiesta cautelare del pubblico ministero, senza vaglio critico autonomo sui gravi indizi e sulle esigenze cautelari, né risposta adeguata alla memoria difensiva che aveva indicato i passi affetti da nullità.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso infondato, muovendo dalla costante affermazione secondo cui chi denuncia in cassazione la nullità dell’ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione deve indicare gli aspetti di motivazione in cui l’omissione avrebbe impedito apprezzamenti contrari di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse. Sul punto richiama Sez. 1 n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor, Rv. 277496 e Sez. 1 n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 274760-01.

Il Collegio chiarisce poi che la prescrizione dell’art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 47 del 16 aprile 2015, è rispettata anche quando l’ordinanza operi un richiamo, totale o parziale, ad altri atti del procedimento, purché il giudice, per ciascuna contestazione e posizione, compia un effettivo esame degli elementi decisivi, senza formule stereotipate. Richiama in proposito Sez. 6 n. 30774 del 20/06/2018, Pm. in proc. Vizzì, Rv. 273658, che ammette una valutazione cumulativa in presenza di posizioni analoghe o di fatti seriali, se dal contesto emerge la ragione giustificativa della misura rispetto ai soggetti attinti e agli addebiti considerati.

Applicando tali principi, la Corte rileva che il Tribunale del riesame ha risposto alla censura facendo buon governo delle regole richiamate: ha chiarito che il Giudice per le indagini preliminari aveva commentato in modo sintetico gli elementi della richiesta cautelare, dimostrando di condividerli. A fronte di un’ordinanza genetica particolarmente corposa, ricca di intercettazioni correlate ad altre fonti di prova, il ricorrente non ha però specificato a quali diversi esiti avrebbe dovuto condurre un’autonoma lettura delle distinte fonti. Non basta, osserva la Corte, indicare punti graficamente coincidenti con la richiesta cautelare: occorre spiegare perché quei passi avrebbero dovuto essere diversamente valutati e per quale ragione ciò avrebbe condotto a conclusioni differenti.

Quanto alle esigenze cautelari, la dedotta valutazione cumulativa è smentita dal richiamo, nell’ordinanza genetica, alla doppia presunzione di cui all’art. 275 cod. proc. pen. in ragione della contestazione associativa, sicché non può ritenersi che il giudice abbia recepito acriticamente le richieste della pubblica accusa. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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