Reiterazione pedissequa dei motivi e prescrizione maturata dopo il giudizio di appello (Cass. pen. Sez. VII n. 37169 del 13.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi tali censure considerare non specifiche ma soltanto apparenti. La prescrizione maturata dopo la sentenza di appello non può essere dichiarata dalla Corte di legittimità in assenza di un valido rapporto di impugnazione, poiché l’inammissibilità del ricorso impedisce la formazione di quel rapporto. Le attenuanti generiche non costituiscono oggetto di benevola concessione discrezionale, ma richiedono elementi di segno positivo, non potendo essere desunte dalla sola assenza di elementi negativi o dalla mera incensuratezza. La dosimetria della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per mero arbitrio o ragionamento illogico.
Il Fatto
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 16/12/2024, in parziale riforma della sentenza del GIP del Tribunale di Palermo del 29/03/2023, ha concesso all’imputata il beneficio della sospensione condizionale della pena di due anni di reclusione, inflitta per i reati di cui agli artt. 8 d. lgs. 74/2000 e 81 cpv. cod. pen.
Avverso tale sentenza l’imputata propone ricorso per cassazione deducendo quattro motivi: mancata risposta al motivo sulla colpevolezza; mancata declaratoria di prescrizione; mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; eccessività della pena ex art. 133 cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile, articolando la decisione su quattro distinte linee argomentative che ricalcano la struttura dei motivi proposti.
Quanto al primo motivo, la Corte rileva che, a fronte di una doppia conforme affermazione di responsabilità, il ricorrente si limita a riproporre in sede di legittimità doglianze già disattese dalla Corte territoriale. Richiamando Sez. 2 n. 19411 del 2019 e Sez. 2 n. 7986 del 2016, il Collegio ribadisce che tali censure sono non specifiche ma soltanto apparenti, perché omettono la critica argomentata alla sentenza impugnata e chiedono una rivalutazione delle risultanze probatorie non consentita in cassazione.
Sul secondo motivo, la Corte lo reputa manifestamente infondato. Il termine massimo di prescrizione, pari a dieci anni, decorre dalla data dell’ultima fattura, indicata nel 22 dicembre 2014, e viene quindi a scadere il 22 dicembre 2024, dopo la lettura del provvedimento in udienza del 16 dicembre 2024. Ne consegue che, in assenza di un valido rapporto di impugnazione, la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello non può essere dichiarata in sede di legittimità.
Il terzo e il quarto motivo sono parimenti manifestamente infondati. Sulle attenuanti generiche, la Corte richiama Sez. 2 n. 14307 del 2017 e Sez. 3 n. 24128 del 2021: esse non sono oggetto di benevola concessione discrezionale, ma richiedono elementi di segno positivo, non potendo bastare la mera incensuratezza dell’imputata. Quanto alla dosimetria, la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è censurabile solo per mero arbitrio o ragionamento illogico; nella specie la pena risulta contenuta in prossimità del minimo edittale.
Alla declaratoria di inammissibilità conseguono, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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