L’inammissibilità del ricorso per reiterazione dei motivi di appello (Cass. pen. Sez. 7 n. 14018 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, realizzata mediante motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno di ogni richiesta. È, pertanto, inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, limitandosi a una generica doglianza di carenza o illogicità della motivazione.
Il Fatto
Con sentenza del 23 aprile 2025 la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia del G.I.P. del Tribunale di Belluno del 22 febbraio 2024, riconosceva all’imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, confermando nel resto la condanna per il reato di cui all’art. 186, commi 2 lett. c) e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, alla pena di mesi sette di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda. Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla prova dell’avvenuta assunzione di alcolici in misura superiore al limite consentito. Il difensore depositava successiva memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che il motivo di ricorso non si confrontava con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica alle analoghe doglianze eccepite con l’atto di appello, limitandosi a reiterare le medesime considerazioni critiche già espresse avverso la sentenza di primo grado.
Richiamando il principio costantemente affermato (ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584-01), la Corte ha ribadito che la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata del provvedimento impugnato. Tale critica si realizza con motivi che, a pena di inammissibilità, devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a fondamento del dissenso, confrontandosi puntualmente con le argomentazioni della decisione contestata.
La mancanza di tale confronto determina l’inammissibilità del ricorso, poiché viene meno la funzione stessa per cui l’impugnazione è prevista. Nel caso di specie, la riproduzione dei motivi di appello già respinti, senza una critica effettiva agli argomenti della sentenza impugnata, integrava tale vizio. La Corte ha richiamato a sostegno i precedenti di Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970-01, Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Rv. 260608-01 e Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Rv. 243838-01.
Conseguentemente, all’inammissibilità del ricorso è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero, in conformità alla sentenza Corte Cost. n. 186/2000.
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Nota della Redazione
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