Il giudizio di rinvio risponde al dictum rescindente senza nuovi vizi logici (Cass. pen. Sez. 6 n. 18364 del 21.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per genericità e per mancata confutazione dell’iter motivazionale, il ricorso per cassazione che ripropone censure già dedotte in appello senza confrontarsi con la risposta che il giudice del rinvio ha offerto al dictum rescindente. In particolare, la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, quando sia basata su riscontri esterni e su un esame analitico degli atti, non è sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti del vizio di motivazione. Il motivo che deduce la violazione del giudicato in relazione a un reato diverso da quello per cui è intervenuta l’assoluzione definitiva è generico e comunque non pertinente, attenendo a una questione che esula dal devoluto e non costituisce presupposto della fattispecie estorsiva avente ad oggetto il conseguimento di interessi usurari.

Il Fatto

Con sentenza del 4 aprile 2017 il Giudice dell’udienza preliminare aveva condannato l’imputato per i reati di usura (capo A) e di estorsione aggravata (capo B). La Corte di appello, con decisione del 5 maggio 2021, aveva assolto l’imputato dal capo A perché il fatto non sussiste e, diversamente ricostruita la condotta, aveva confermato la responsabilità per l’estorsione, esclusa l’aggravante della contestazione.

A seguito dei ricorsi proposti dall’imputato e dalla parte civile, la Corte di cassazione aveva annullato la sentenza impugnata, quanto al capo A per gli effetti civili e quanto al capo B per gli effetti penali, rilevando, in particolare, la mancata considerazione delle consulenze tecniche e la contraddittorietà di una valutazione frazionata di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa.

Nel giudizio di rinvio, la Corte di appello di Catania aveva rideterminato la pena, confermando la responsabilità per il reato di estorsione e riconoscendo la responsabilità, ai soli effetti civili, per il reato di usura. Avverso tale decisione l’imputato proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha preliminarmente ricostruito la vicenda processuale, evidenziando come il giudizio di rinvio fosse stato determinato dall’accoglimento del ricorso della parte civile, incentrato sulla mancata valutazione delle consulenze e sulla contraddittorietà della decisione assolutoria in punto di attendibilità della persona offesa.

Con riferimento al primo motivo, relativo alla sussistenza dell’usura presunta e in concreto, la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata aveva risposto al dictum rescindente senza incorrere in vizi logici, confermando l’attendibilità del racconto della persona offesa sulla base di riscontri esterni, costituiti dalle dichiarazioni di un testimone e dall’analisi della documentazione contabile operata dal consulente del Pubblico Ministero.

Quanto alla deduzione relativa alla destinazione dei prelevamenti in contanti, la Corte ha osservato che il ricorso risultava silente rispetto alla ricostruzione offerta dal giudice del rinvio, il quale aveva escluso la fondatezza dell’approccio difensivo proprio sulla base dell’attendibile versione della parte offesa, corroborata dal sistema di dilazioni di pagamento mediante assegni postdatati privi di provvista.

Quanto al secondo motivo, concernente la violazione del giudicato formatosi per l’assoluzione dal reato di usura, la Corte lo ha ritenuto generico e non pertinente, attenendo a una questione che esulava dal devoluto e che non costituiva presupposto dell’accertamento della natura usuraria delle somme pretese in relazione alla responsabilità civile, non essendo il reato di usura, di per sé, presupposto della fattispecie estorsiva avente ad oggetto il conseguimento degli interessi usurari.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende e della rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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