Furto consumato anche se la refurtiva resta nel luogo della sottrazione (Cass. pen. Sez. IV n. 37167 del 13.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il reato di furto si consuma nel momento in cui la cosa sottratta passa, anche solo per breve tempo e nello stesso luogo in cui è avvenuta la sottrazione, sotto il dominio esclusivo dell’agente. Ai fini della consumazione non rilevano né il criterio spaziale né quello temporale: è irrilevante che la res furtiva permanga nella sfera di vigilanza della persona offesa o che il suo recupero sia immediato. L’occultamento della cosa sulla propria persona integra l’impossessamento e realizza lo spossessamento del titolare, con la conseguenza che il fatto è punibile a titolo di furto consumato e non di tentativo.

Il Fatto

La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 14/03/2025, ha confermato la condanna resa dal Tribunale di Monza, all’esito di giudizio abbreviato, nei confronti dell’imputato per il reato di cui all’art. 624-bis cod. pen., per essersi impossessato del telefono cellulare della persona offesa strappandolo dalle sue mani.

La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del reato, sul presupposto che i beni non fossero mai usciti dalla sfera di dominio della vittima. Con il secondo motivo ha lamentato l’inosservanza dell’art. 56 cod. pen., invocando la riqualificazione del fatto in termini di tentativo. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta congiuntamente i due motivi, per l’intima connessione delle ragioni poste a fondamento delle censure. Il nodo giuridico è quello del momento consumativo del furto quando l’agente non si allontani dal luogo della sottrazione e la refurtiva sia recuperata dalle forze dell’ordine.

Il Collegio richiama i principi consolidati in sede di legittimità. Secondo Sez. 5 n. 33605 del 17/06/2022, Rv. 283544, il reato di furto si consuma quando il bene trafugato passa, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui è stato sottratto, sotto il dominio esclusivo dell’agente; sono irrilevanti la permanenza della res furtiva nella sfera di vigilanza della persona offesa, la durata del possesso e le modalità di custodia. Nella medesima direzione si collocano Sez. 5 n. 17045 del 20/02/2001, Rv. 219030, per cui risponde di furto consumato chi abbia nascosto sulla propria persona la cosa sottratta, e Sez. 4 n. 1308 del 06/12/1995, Rv. 204056, secondo cui l’occultamento dei preziosi sulle proprie tasche realizza l’impossessamento, ponendoli sotto il dominio esclusivo dell’agente.

Su queste basi, la Corte ritiene palesemente infondati gli assunti difensivi. Ai fini della consumazione non assumono rilievo il criterio spaziale né quello temporale: chi abbia nascosto sulla propria persona la cosa sottratta, realizzando lo spossessamento, risponde di furto consumato anche se non si sia allontanato dal luogo della sottrazione. Il recupero avrebbe richiesto una perquisizione personale, circostanza che conferma come i beni fossero usciti dalla disponibilità dell’avente diritto.

La Corte ribadisce inoltre il limite del sindacato di legittimità. L’art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. non consente alla Cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove. Le censure, solo nominalmente riconducibili a vizi di legittimità, investono in realtà la ricostruzione del fatto e la valutazione probatoria, apprezzamenti riservati al giudice del merito. La sentenza impugnata risulta congruamente motivata e scevra da aporie logiche.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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