Patteggiamento, ricorso generico su cause di non punibilità e motivi consentiti (Cass. pen. Sez. II n. 37204 del 14.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio definito ex art. 444 cod. proc. pen. è inammissibile, per genericità, l’impugnazione che lamenti la mancata verifica o l’omissione di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità, ove la censura non sia accompagnata dall’indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre l’assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. Avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. il pubblico ministero e l’imputato possono ricorrere per cassazione solo per i motivi indicati dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. La deduzione dell’erronea qualificazione giuridica del fatto è ammessa nei soli casi di errore manifesto, configurabile quando la qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione. La verifica va compiuta esclusivamente sulla base del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi non evidenti dal testo del provvedimento impugnato.
Il Fatto
Con sentenza resa ex art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Genova applicava all’imputato la pena concordata di un anno di reclusione ed euro 400,00 di multa, in relazione ai reati di ricettazione e di indebito utilizzo di mezzi di pagamento diversi dai contanti.
Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, articolando un unico motivo. Deduceva inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza o manifesta illogicità della motivazione, assumendo che il giudice non avesse valutato l’applicabilità dell’art. 129 cod. proc. pen., né accertato la possibile diversa qualificazione del fatto già qualificato come ricettazione in quello di furto; lamentava, inoltre, la mancata applicazione della circostanza attenuante del risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile, muovendo da un duplice ordine di rilievi. Quanto alla dedotta omessa verifica dell’art. 129 cod. proc. pen., il motivo è generico: secondo il consolidato orientamento di legittimità, condiviso dal Collegio, nel giudizio definito ex art. 444 cod. proc. pen. l’impugnazione che lamenti la mancata verifica o l’omissione di motivazione sulle cause di non punibilità è inammissibile ove non indichi specificamente le ragioni che avrebbero dovuto imporre il proscioglimento. Nel caso concreto la deduzione non risulta sorretta da alcuna argomentazione specifica.
Il ricorso contiene poi un rilievo non consentito. A mente dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti alla volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Quanto alla riqualificazione del fatto da ricettazione in furto, la Corte richiama il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, condiviso dal Collegio: la possibilità di ricorrere deducendo l’erronea qualificazione giuridica è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando la qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione. La verifica, dunque, deve compiersi esclusivamente sulla base del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi non evidenti dal testo del provvedimento.
Nel caso di specie l’esame del capo di imputazione e della motivazione non rivela la manifesta erroneità della qualificazione giuridica dei due fatti qualificati come ricettazione, poiché la riqualificazione nel delitto di furto è stata prospettata dal ricorrente in maniera del tutto apodittica e meramente ipotetica. L’ulteriore rilievo sulla mancata applicazione della circostanza attenuante del risarcimento del danno non rientra palesemente tra i motivi consentiti elencati dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, in virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi ragione per ritenere il ricorso presentato senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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