Diffamazione a mezzo social: diritto di critica e annullamento senza rinvio (Cass. pen. n. 31273/2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l’offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione, perché è compito del giudice di legittimità considerare la sussistenza della materialità della condotta contestata e della portata offensiva delle frasi, nonché l’eventuale sussistenza di una causa di giustificazione, al fine di pronunciare, se del caso, sentenza di annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato. La valenza offensiva di una determinata espressione deve essere riferita al contesto nel quale è stata pronunciata. La causa di giustificazione di cui all’art. 51 cod. pen., sub specie dell’esercizio del diritto di critica, ricorre quando i fatti esposti siano veri o quanto meno l’accusatore sia fermamente e incolpevolmente convinto della loro veridicità; il diritto di critica si concretizza in un giudizio valutativo che trova forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere, dovendosi escludere la punibilità di coloriture e iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purché adeguati e funzionali all’opinione o alla protesta.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma ha assolto l’imputata dal reato di diffamazione per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. Avverso la sentenza l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, lamentando erronea valutazione delle prove, vizio di illogicità e contraddittorietà, carenza della motivazione e omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. Si è doluta del riconoscimento della causa di non punibilità pur in difetto degli elementi costitutivi del reato e della mancata assoluzione perché il fatto non costituisce reato ai sensi dell’art. 51 cod. pen., nonché della mancata trascrizione della frase che aveva dato origine al dibattito sui social e dell’omessa indicazione della frase pubblicata nel post del 20 gennaio 2020.
Con riguardo alla scriminante del diritto di critica, la ricorrente ha dedotto che il contenuto della frase incriminata non avrebbe carattere diffamatorio, in quanto destinata a porre in evidenza come il pensiero sessista, maschilista e razzista della persona offesa non fosse compatibile con un giornalista insignito di un premio pubblico, e che tale contenuto era volto a condannare teorie suprematiste, sessiste e razziste in violazione dei principi fondanti la Repubblica. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha premesso che, in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l’offensività della frase che si assume lesiva della reputazione, perché è compito del giudice di legittimità considerare la sussistenza della materialità della condotta contestata e della portata offensiva delle frasi, nonché l’eventuale sussistenza di una causa di giustificazione, al fine di pronunciare, se del caso, sentenza di annullamento senza rinvio. Ha precisato che tale principio non tende a derogare alle regole generali sui limiti del giudizio di legittimità, ma costituisce applicazione della regola di giudizio dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., con epilogo decisorio ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen.
La Corte ha rilevato che quanto accertato dal Tribunale induce a ritenere operativa la causa di giustificazione del diritto di critica alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale. Secondo la ricostruzione del Tribunale, a seguito del post pubblicato dalla persona offesa, le espressioni usate dall’imputata denotano l’uso consapevole di parole socialmente interpretabili come offensive, ma, tenuto conto del complessivo contesto dialettico e valutati i toni utilizzati, esse si appalesano lesive in minima portata della dignità professionale della persona offesa, che riceveva 141 messaggi dal contenuto solidale. I fatti contestati, benché tipici, antigiuridici e colpevoli, manifestano un’offensività scarsa, priva dei connotati di gravità. Dall’esame del contenuto del post risultava che questo ribadiva che la frase era espressione di sessismo e offendeva la dignità della donna, tanto da provocare critiche nel mondo politico e culturale, e che lo stesso autore aveva ritrattato la frase e presentato scuse pubbliche.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui la valenza offensiva di una determinata espressione deve essere riferita al contesto nel quale è stata pronunciata, non essendo ammessa una risposta giudiziaria repressiva che estenda la tutela contro la lesione dell’onore o del decoro anche a casi di contestazione dell’operato altrui. Ha richiamato il principio secondo cui la causa di giustificazione dell’esercizio del diritto di critica ricorre quando i fatti esposti siano veri o quanto meno l’accusatore sia fermamente e incolpevolmente convinto della loro veridicità, e il diritto di critica si concretizza in un giudizio valutativo che trova forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere, dovendosi escludere la punibilità di coloriture e iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purché adeguati e funzionali all’opinione o alla protesta. Ha richiamato l’impostazione della Corte europea dei diritti dell’uomo, che avverte la necessità di limitare le ingerenze dell’autorità pubblica rispetto al diritto di espressione per evitare il rischio di effetto dissuasivo, e la distinzione tra fatti e giudizi di valore, precisando che anche i giudizi di valore devono fondarsi su una sufficiente base fattuale.
Alla luce di tali premesse, non essendo in discussione il nucleo di verità delle notizie, la Corte ha osservato che la condotta dell’imputata è rimasta entro i limiti dell’esercizio del diritto di critica, sia per le modalità di divulgazione, sia per i contenuti. Ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata con la formula perché il fatto non costituisce reato.
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Nota della Redazione
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