Patteggiamento in appello: la rinuncia ai motivi limita la cognizione del giudice (Cass. pen. Sez. II n. 37208 del 14.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patteggiamento in appello, come reintrodotto dall’art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove. In ragione dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice resta limitata ai motivi non oggetto di rinuncia.
Il Fatto
La Corte di Appello di Bari, con sentenza resa in data 20 giugno 2024 ex art. 599-bis cod. proc. pen., rideterminava in anno uno e mesi otto di reclusione ed euro 600,00 di multa la pena inflitta all’imputato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione, possesso di segni distintivi contraffatti e porto ingiustificato di strumenti atti a offendere.
Avverso detta sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, articolando un unico motivo con il quale deduceva l’inosservanza degli artt. 129, 179 e 191 cod. proc. pen., degli artt. 5 e 6 CEDU e degli artt. 111, 113 e 117 Cost., assumendo che la Corte territoriale aveva omesso di valutare la illiceità delle prove poste a base della condanna, essendo emerso il ragionevole dubbio che gli atti di p.g. avessero indicato una data falsa in relazione al tempus commissi delicti e all’arresto in flagranza. Deduceva che la rinuncia ai motivi di appello non includeva la rinuncia alle questioni di nullità e inutilizzabilità, la cui valutazione era preliminare e doveva essere effettuata d’ufficio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, richiamando il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, condiviso dal Collegio, in tema di patteggiamento in appello.
Secondo tale indirizzo, il giudice di secondo grado che accoglie la richiesta di pena concordata non deve motivare sul mancato proscioglimento per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove. Ciò in quanto, per l’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia. La Corte richiama sul punto Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Rv. 274522.
Nella specie, la sentenza impugnata aveva dato atto che le parti avevano raggiunto un accordo scritto ex art. 599-bis cod. proc. pen., contemplando la concessione delle attenuanti generiche con conseguente riduzione della pena, previa rinuncia dell’appellante a tutti gli altri motivi di impugnazione. La difesa, inoltre, non aveva dedotto alcun difetto di correlazione fra la richiesta di pena concordata e la sentenza.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, in applicazione dei principi della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000.
Nota della Redazione
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