Appello inammissibile se i motivi non confutano le ragioni della sentenza (Cass. pen. Sez. II n. 9125 del 05.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’appello e’ inammissibile per difetto di specificita’ dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata. L’onere di specificita’ a carico dell’impugnante e’ direttamente proporzionale alla specificita’ con cui tali ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. A seguito della riformulazione dell’art. 581 cod. proc. pen. e dell’introduzione del comma 1-bis ad opera del d.l.vo n. 150 del 2022, il giudice d’appello deve dichiarare inammissibile l’impugnazione i cui motivi non affrontino la motivazione spesa nella decisione gravata. E’ aspecifico il gravame che censuri genericamente il giudizio di responsabilita’ e il trattamento sanzionatorio senza contrapporre argomenti ai passaggi motivazionali del primo giudice.

Il Fatto

La Corte di appello di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’imputato avverso la sentenza del Tribunale di Palmi che, all’esito di rito abbreviato, lo aveva dichiarato responsabile del delitto di truffa aggravata e condannato alla pena di due anni di reclusione ed euro 600 di multa.

Il Collegio ha rilevato il difetto di specificita’ dei motivi: l’atto di gravame si limitava a censurare genericamente il giudizio di responsabilita’ e il trattamento sanzionatorio, senza confutare gli elementi posti a fondamento della decisione. Avverso tale ordinanza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 591, comma 1, lett. c) in relazione all’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e il vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio affermato dalle Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, secondo cui l’appello e’ inammissibile per difetto di specificita’ quando non sono enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto della sentenza impugnata.

La disciplina e’ stata poi modificata dall’art. 1, comma 55, della legge n. 103 del 2017, che ha riformulato l’art. 581 cod. proc. pen. prescrivendo che l’atto di impugnazione indichi, a pena di inammissibilita’, i capi e i punti della decisione oggetto di gravame, le prove di cui si deduce l’inesistenza o l’erronea valutazione, le richieste e i motivi con le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che li sorreggono.

Il d.l.vo n. 150 del 2022 ha introdotto il comma 1-bis dell’art. 581 cod. proc. pen., che prevede l’inammissibilita’ dell’atto di appello quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni espresse nel provvedimento impugnato. La Corte richiama sul punto i precedenti delle Sez. V n. 34504 del 2018, Sez. V n. 11942 del 2020 e Sez. IV n. 36533 del 2021.

Nel caso concreto, la sentenza di primo grado conteneva un’articolata illustrazione degli elementi probatori, con richiamo alla querela della persona offesa e alle indagini sulla carta prepagata intestata all’imputato, oltre all’esplicitazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. L’atto di appello, invece, si limitava a contestare genericamente l’identificazione del ricorrente quale interlocutore della persona offesa e il dolo, invocando apoditticamente in conclusioni le attenuanti generiche e il contenimento della pena. Da qui l’aspecificita’ del gravame, confermata dalla Corte con declaratoria di inammissibilita’ del ricorso e condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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