Rinuncia al ricorso sottoscritta dall’imputato e inammissibilità con sanzione ridotta (Cass. pen. Sez. III n. 37348 del 17.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione sottoscritta personalmente dall’imputato è valida ed efficace e produce effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 591, primo comma lett. a) cod. proc. pen. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Quanto agli oneri economici, il principio della soccombenza ex art. 616 cod. proc. pen. va mitigato con riferimento alla sanzione in favore della Cassa delle ammende, che va comunque disposta ma liquidata in via equitativa in misura più contenuta rispetto ai parametri ordinari, quando la tempestiva comunicazione della rinuncia abbia precluso la disamina del fondamento dell’impugnazione.

Il Fatto

Il ricorrente aveva proposto istanza di riesame avverso un decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. e avente ad oggetto un cane, in relazione al reato di cui all’art. 659 cod. pen. Il Tribunale del riesame aveva rigettato la richiesta, confermando il provvedimento ablatorio.

Avverso tale ordinanza il ricorrente, a mezzo del difensore di fiducia, aveva proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo con cui lamentava violazione di legge e vizio di motivazione, sotto il profilo della manifesta illogicità e del travisamento della prova. Successivamente, con atto sottoscritto personalmente e dal difensore, ha comunicato di rinunciare al ricorso.

La Motivazione della Corte

Il rilievo preliminare affrontato dalla Corte è la dichiarazione di rinuncia al ricorso. La Corte verifica innanzitutto la validità dell’atto: la sottoscrizione personale dell’imputato ne determina la validità ed efficacia. Il percorso argomentativo muove dalla qualificazione dell’istituto e dalla sua collocazione sistematica.

La Corte richiama l’art. 591, primo comma lett. a) cod. proc. pen., rilevando che la rinuncia all’impugnazione produce effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità. La rinuncia, quindi, incide non su singoli motivi ma sull’intera impugnazione, rendendo il ricorso inammissibile.

Quanto agli oneri del procedimento, la Corte applica il principio della soccombenza che consegue all’esito dell’impugnazione ex art. 616 cod. proc. pen. Tale principio viene tuttavia mitigato con riferimento specifico alla sanzione in favore della Cassa delle ammende, che resta comunque dovuta.

La Corte esclude che il ricorso sia stato presentato “versando in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”. La tempestiva comunicazione della rinuncia ha precluso la disamina del fondamento dell’impugnazione: da ciò deriva una liquidazione equitativa in misura più contenuta rispetto ai parametri seguiti in presenza di ricorso inammissibile.

In applicazione di tali principi, la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, quantificata in misura ridotta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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