Inammissibile il ricorso sul computo della prescrizione nel regime transitorio (Cass. pen. Sez. VII n. 22330 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina della sospensione del corso della prescrizione dettata dall’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019. Tale disciplina non è stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall’1 gennaio 2020 si applica il regime posto dalla legge n. 134 del 2021. È inammissibile il ricorso che proponga una rivalutazione delle fonti probatorie in termini meramente fattuali o che riproponga in modo generico la questione della particolare tenuità del fatto.
Il Fatto
La Corte di appello di Bari, con sentenza del 20 marzo 2025, ha confermato la condanna resa dal Tribunale di Trani il 16 gennaio 2024 per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli art. 44, comma 1, lettera c), d.P.R. n. 380 del 2001, art. 30, comma 1, legge n. 394 del 1991, art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004 e art. 734 cod. pen., accertati a partire dal 2018 fino al sequestro del 27 aprile 2019. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi.
Con il primo motivo ha eccepito l’intervenuta prescrizione dei reati al momento della decisione impugnata. Con il secondo ha contestato la conferma del giudizio di colpevolezza. Con il terzo ha censurato la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato per primo il motivo sulla prescrizione, richiamando il principio elaborato dalle Sezioni Unite n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025. Secondo tale arresto, il regime di sospensione del corso della prescrizione introdotto dall’art. 1 legge n. 103 del 2017 opera per i reati commessi nel periodo di vigenza della legge, cioè dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019.
La Corte ha precisato che tale disciplina non è stata travolta con effetti retroattivi dalla legge n. 3 del 2019 e dalla legge n. 134 del 2021. Solo per i fatti commessi dall’1 gennaio 2020 trova applicazione il regime introdotto da quest’ultima. Poiché i reati in contestazione risultano commessi a partire dal 2018 e fino al sequestro dell’aprile 2019, essi ricadono interamente nella finestra temporale richiamata dalle Sezioni Unite. Su questa base la Corte ha ritenuto che la prescrizione maturi solo il 10 ottobre 2026 e ha dichiarato il motivo manifestamente infondato.
Il secondo motivo è stato respinto perché volto a prospettare, in termini meramente fattuali, una valutazione alternativa delle fonti probatorie. La Corte ha valorizzato l’esauriente ricostruzione dei giudici di merito, che hanno richiamato gli accertamenti dei Carabinieri di Andria, consistenti in sopralluoghi e acquisizione delle ortofoto, argomentando la configurabilità dei reati e la significativa modifica dell’assetto urbanistico dei luoghi.
Il terzo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile, perché generico e ripropositivo di un tema già trattato. La sentenza impugnata aveva posto in senso ostativo all’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. l’entità del danno cagionato dalle condotte. La Corte ha infine ricordato che, a fronte di una motivazione sorretta da considerazioni razionali, le differenti valutazioni prospettate dalla difesa esulano dal perimetro del giudizio di legittimità, richiamando Sez. 6 n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021 e Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 159 c.p. – Sospensione del corso della prescrizione
- Art. 734 c.p. – Distruzione o deturpamento di bellezze naturali