Precedente condanna non ostativo alla sospensione condizionale (Cass. pen. Sez. III n. 37340 del 17.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena, la prognosi richiesta dall’art. 164, comma 1, cod. pen. deve fondarsi su tutte le circostanze indicate dall’art. 133 cod. pen. e sulla personalità complessiva dell’imputato. Una precedente condanna può essere valutata dal giudice, ma non costituisce, per ciò solo, elemento ostativo al beneficio. È necessaria una motivazione puntuale dalla quale desumere una prognosi negativa, sulla base della natura o gravità del primo reato, della distanza temporale tra i due reati, dell’omogeneità delle violazioni e di ogni altro elemento utile del caso concreto.
Il Fatto
Il Tribunale di Modena ha condannato la ricorrente, quale legale rappresentante di una società, alla pena di 2.600 euro di ammenda per il reato di illecito smaltimento di rifiuti, contestato per aver mescolato letame con terre e rocce da scavo e averli distesi su una superficie di circa 600 mq. Fatto accertato il 19 luglio 2022.
Avverso la sentenza l’imputata ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: la contraddittorietà della prova sul materiale rinvenuto; il diniego delle circostanze attenuanti generiche; la mancata concessione dei benefici di legge, poiché il precedente penale a suo carico non era ostativo ai sensi dell’art. 164 cod. pen.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è inammissibile. Il Tribunale ha accertato l’illecito smaltimento sulla scorta del verbale di sequestro e della deposizione di un teste. La condotta integra il reato contestato, posto che le materie fecali sono escluse dalla disciplina dei rifiuti di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 solo a condizione che provengano da attività agricola e siano effettivamente riutilizzate nella stessa attività, condizione assente nel caso concreto. Non sussiste contraddizione con le analisi dell’Arpa, disposte per accertare la presenza di sostanze pericolose, poiché il letame era ormai mineralizzato.
Il secondo motivo è inammissibile perché generico. Il Tribunale ha correttamente applicato il principio per cui l’applicazione delle attenuanti generiche non è un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego.
Il terzo motivo è fondato. La sospensione condizionale è ammessa se il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati, valutando le circostanze dell’art. 133 cod. pen. e la personalità complessiva dell’imputato, in armonia con l’art. 27, comma 3, Cost. Una precedente condanna può essere considerata, ma sempre in un’ottica complessiva e senza costituire, per ciò solo, elemento ostativo: occorre una motivazione puntuale che desuma la prognosi negativa dalla natura o gravità del primo reato, dalla distanza temporale, dall’omogeneità delle violazioni.
Nel caso concreto, dal casellario risulta una precedente condanna a pena pecuniaria non sospesa per un delitto di concorso in truffa. Pur avendo inflitto la pena nel minimo edittale, il Tribunale ha negato la sospensione in ragione del precedente, senza però spiegare adeguatamente perché da esso possa trarsi un giudizio prognostico negativo ai sensi dell’art. 164, comma 1, cod. pen. La sentenza è pertanto annullata con rinvio, limitatamente alla concedibilità del beneficio, al Tribunale di Modena, che dovrà colmare la lacuna motivazionale.
Nota della Redazione
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