Sospensione prescrizione contravvenzioni ex articolo 159 codice penale (Cass. pen. Sez. 7 n. 15517 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati contravvenzionali commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, il corso della prescrizione è soggetto alla disciplina della sospensione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, non essendo tale disciplina stata abrogata con effetti retroattivi dalle successive legge n. 3 del 2019 e legge n. 134 del 2021. Ne consegue che, per i reati commessi in tale arco temporale, il termine di prescrizione va calcolato tenendo conto delle sospensioni maturate nel corso del giudizio. È inammissibile il ricorso per cassazione che, censurando la conferma del giudizio di colpevolezza, miri a una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità.
Il Fatto
La Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, aveva rideterminato la pena per il ricorrente, ritenuto colpevole dei reati di cui al d. lgs. n. 152 del 2006 in materia di gestione dei rifiuti e di cui all’art. 256, comma 4, d. lgs. n. 152 del 2006. Il ricorrente, rivestendo il ruolo di procuratore speciale di una società operante nel settore della raccolta dei rifiuti speciali, era stato ritenuto responsabile per la violazione delle prescrizioni in tema di gestione dei rifiuti.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso, ha esaminato i due motivi proposti. Il primo motivo, volto a censurare la conferma del giudizio di colpevolezza sotto il profilo del vizio di motivazione, è stato ritenuto manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità.
I giudici di merito avevano adeguatamente ricostruito i fatti, evidenziando che il ruolo di procuratore speciale rivestito dal ricorrente comportava la sua responsabilità rispetto alle prescrizioni in materia di gestione dei rifiuti, essendo egli il soggetto espressamente delegato a seguire le procedure di appalto.
Sul secondo motivo, relativo alla prescrizione dei reati, la Corte ha chiarito che, essendo i fatti risalenti al 2 ottobre 2018, trova applicazione il principio per cui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza della legge stessa (3 agosto 2017 – 31 dicembre 2019), non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalle successive legge n. 3 del 2019 e legge n. 134 del 2021. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 20989 del 12/12/2024.
Considerato che, anche tenuto conto delle ulteriori sospensioni maturate nel corso del giudizio, per i reati contravvenzionali in esame la prescrizione sarebbe maturata solo successivamente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Alla declaratoria consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del pagamento delle spese processuali e il versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 159 c.p. – Sospensione del corso della prescrizione
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso