Inammissibile il ricorso del P.m. contro la dichiarazione di incompetenza territoriale (Cass. pen. Sez. VI n. 7113 del 20.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso del pubblico ministero avverso la sola statuizione sulla competenza territoriale contenuta nell’ordinanza del tribunale del riesame è inammissibile per difetto di legittimazione e per mancanza di interesse. Le pronunzie sulla competenza sono sottratte al regime generale delle impugnazioni e affidate alla normativa sui conflitti, che individua nella Corte di cassazione il giudice esclusivo. L’interesse del pubblico ministero è concreto solo quando l’impugnazione sia finalizzata a ottenere l’applicazione dell’art. 27 cod. proc. pen., secondo la funzione che gli è propria; è invece escluso quando l’obiettivo consista sostanzialmente nella mera rimozione della decisione sfavorevole del giudice del riesame. Il pubblico ministero è tenuto a dedurre, a pena di inammissibilità, l’obiettivo effettivamente perseguito, risultando contraddittorio impugnare contestualmente anche la declaratoria di incompetenza.

Il Fatto

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame, in parziale riforma del provvedimento del GIP, ha sostituito la misura degli arresti domiciliari con quella interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per un anno e, ravvisata l’urgenza, ha dichiarato l’incompetenza per territorio del GIP di Trani in favore del GIP di Bari, con trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede.

Il ricorrente censura esclusivamente il profilo della dichiarazione di incompetenza. Con il primo motivo contesta la qualificazione della connessione, sostenendo che per il reato di corruzione opera la connessione di cui all’art. 12 lett. a) cod. proc. pen., trattandosi di reato a concorso necessario. Con il secondo motivo deduce che, essendo ignoto il luogo di consumazione del reato più grave, dovrebbe applicarsi il criterio sussidiario del reato successivo in ordine di gravità. Il difensore dell’indagato ha depositato memoria chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione e mancanza di interesse. Il ricorso del pubblico ministero non mira a ottenere un nuovo titolo cautelare dal giudice ritenuto competente, ma solo a rimuovere la decisione sulla competenza reputata erronea. Così facendo, oltre a violare la ratio dell’art. 27 cod. proc. pen., il ricorrente non considera che alla mancata emissione del nuovo titolo cautelare consegue l’inefficacia della misura interdittiva.

In mancanza di ogni ricaduta sul piano cautelare, il ricorso non è sorretto da un interesse concreto e attuale. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 40963 del 2017, n. 6624 del 2011 e n. 7931 del 2010, che hanno affermato la necessità di un interesse effettivo a sostegno dell’impugnazione del pubblico ministero nell’incidente cautelare.

Il problema origina dall’erronea trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Bari anziché, ex art. 22, comma 1, cod. proc. pen., al pubblico ministero presso il Tribunale di Trani che aveva richiesto la misura, cui spettano le determinazioni conseguenti (Sezioni Unite n. 19214 del 2020). In tale pronuncia si chiarisce che oggetto di impugnazione non può essere il profilo della competenza, come già affermato da Sezioni Unite n. 42030 del 2014, secondo cui le pronunzie sulla competenza sono sottratte al generale regime delle impugnazioni, in quanto affidate alla normativa in tema di conflitti, che individua quale giudice esclusivo la Corte di cassazione.

La Corte ribadisce che l’interesse del pubblico ministero è concreto solo quando l’impugnazione sia finalizzata a ottenere il nuovo titolo cautelare ex art. 27. Una volta disposta la misura, gli atti vanno trasmessi al pubblico ministero che l’ha richiesta, spettando a questi valutare se accettare la decisione sulla competenza e trasmettere gli atti al suo corrispondente presso il giudice ritenuto competente, ovvero lasciare decadere la misura entro il termine di venti giorni, conservando la titolarità dell’indagine. Ne consegue che è onere del pubblico ministero dedurre, a pena di inammissibilità, l’obiettivo effettivamente perseguito, risultando contraddittorio impugnare contestualmente anche la declaratoria di incompetenza. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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