Reati edilizi, motivazione apparente sul legittimo affidamento e sul condono (Cass. pen. Sez. III n. 37400 del 17.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di sequestro preventivo, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, ma in tale nozione rientrano i vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Il vizio di motivazione meramente apparente, quando investe specifiche deduzioni delle parti, rileva se l’accoglimento di quelle deduzioni avrebbe determinato una diversa decisione su un punto della decisione. Chi esegue nuovi interventi edilizi su opere abusive, o irregolarmente sanate o condonate, fa propria la precedente attività illecita e ne dà prosecuzione, sicché la sua condotta va valutata alla luce dell’opera complessiva; ne segue che il legittimo affidamento del privato sulla regolarità urbanistica dei manufatti non può essere affermato in modo apodittico, né fondato su dati riferiti ad opere diverse da quelle contestate.
Il Fatto
Il Tribunale di Salerno, rigettando l’appello del Procuratore della Repubblica, aveva confermato l’ordinanza del G.i.p. che, in accoglimento dell’istanza difensiva, aveva revocato il sequestro preventivo disposto su una struttura turistico-ricettiva, limitatamente al blocco centrale, ai villini e alle ulteriori opere, mantenendo la misura solo su alcune particelle destinate a parcheggio e ad allargamento della sede stradale. Il sequestro era stato adottato per lottizzazione abusiva, abuso edilizio, falso in atto pubblico e reati contro il paesaggio e l’ambiente, sia a fini impeditivi sia a fini di confisca.
Il Pubblico Ministero ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi, entrambi incentrati sull’assenza di motivazione dell’ordinanza quanto alla legittimità delle opere e all’esclusione dell’affidamento incolpevole dell’indagato. La difesa della società ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge in via preliminare le eccezioni di inammissibilità, rilevando che l’appello del Pubblico Ministero aveva contestato in modo analitico le motivazioni del provvedimento di dissequestro, indicando le ragioni del fumus dei reati e dell’insussistenza dell’affidamento. Il ricorso, inoltre, aveva illustrato le esigenze cautelari, così evidenziando l’interesse concreto all’impugnazione.
Sul piano dei criteri, la Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 25932 del 2008, secondo cui nel concetto di violazione di legge rientrano i vizi di motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Richiama altresì Sez. III n. 30673 del 2021 e Sez. III n. 26367 del 2014, secondo cui i nuovi interventi su manufatti abusivi o irregolarmente condonati ripetono le stesse caratteristiche di illegittimità dell’opera principale.
Quanto al primo motivo, la Corte rileva che il Tribunale, sul profilo oggettivo, ha omesso di rispondere alla censura secondo cui lo stato dei luoghi rappresentato nei grafici allegati alla licenza edilizia n. 226 del 1968 era identico a quello risultante dalla pratica della Soprintendenza del 14 febbraio 1968. Se così fosse, sarebbe insuperabile il rilievo dei periti sulla non corrispondenza della consistenza planovolumetrica del blocco centrale a quella assentita, con conseguente accertamento dell’abusività ai fini cautelari.
Sul profilo soggettivo, l’ordinanza non ha risposto alla deduzione secondo cui l’indagato aveva affermato la legittimità del blocco centrale sulla base di un dato di fatto inesatto. La lacuna è decisiva, perché, se l’affermazione fosse fondata sulla produzione di documenti dai quali emergeva l’illegittimità del manufatto, ciò sarebbe indicativo dell’assenza di legittimo affidamento.
Anche il secondo motivo è fondato. Il Tribunale non ha considerato l’accertamento delle variazioni volumetriche successive all’1 ottobre 1983, emerso dal sopralluogo del 16 marzo 1991, né la differenza in aumento dei volumi tra l’istanza del 1986 e l’integrazione del 2017, a fronte dell’identità del criterio di calcolo. Quanto all’affidamento, esso è stato affermato facendo riferimento alla regolarità del blocco centrale, ossia ad un immobile distinto dai villini oggetto di condono. L’ordinanza è pertanto annullata, con rinvio al Tribunale di Salerno per nuovo esame.
Nota della Redazione
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