Archiviazione per particolare tenuità: obbligo di confronto con le prospettazioni difensive (Cass. pen. Sez. IV n. 37405 del 17.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto, emessa ai sensi dell’art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., è ricorribile per cassazione per violazione di legge ex art. 111, comma settimo, Cost., purché il ricorrente alleghi un interesse concreto ed attuale alla rimozione del provvedimento, trattandosi di atto a carattere decisorio, idoneo a incidere in via definitiva su situazioni di diritto soggettivo. Integra il vizio di motivazione apparente, sanzionato dall’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., il provvedimento che non si confronti con le prospettazioni delle parti sorrette da pertinente documentazione e potenzialmente decisive ai fini di un esito opposto del giudizio, omettendo ogni esame della delega di funzioni ex art. 16 d.lgs. n. 81/2008 e dei suoi effetti sulla imputazione soggettiva.
Il Fatto
A seguito di un infortunio occorso a una dipendente di una società di ristorazione, il Pubblico Ministero aveva chiesto l’archiviazione per il reato di lesioni colpose, ravvisando la particolare tenuità del fatto, mentre la contravvenzione in materia di sicurezza sul lavoro era già estinta per oblazione. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli aveva accolto la richiesta, dopo l’opposizione proposta dal legale rappresentante della società.
Quest’ultimo ha proposto ricorso per cassazione, deducendo da un lato l’omessa o apparente motivazione sulla condizione di procedibilità, dall’altro l’erronea individuazione della responsabilità per la violazione delle norme antinfortunistiche, non essendo stata esaminata la delega di funzioni prodotta in udienza.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione della legittimazione del ricorrente a impugnare l’ordinanza di archiviazione. Il provvedimento, adottato ai sensi dell’art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., non è iscritto nel casellario quando il certificato sia richiesto dal privato o destinato a pubbliche amministrazioni: ciò non ne esclude la ricorribilità, ma la subordina all’allegazione di un interesse concreto ed attuale. Nel caso concreto l’onere è assolto, avendo il ricorrente documentato le richieste di chiarimento di alcune amministrazioni in relazione alla pendenza del procedimento, avanzate nell’ambito di gare di appalto.
Nel merito, il Collegio ribadisce che la mancanza assoluta di motivazione e la motivazione apparente integrano violazione di legge, per inosservanza dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che impone la motivazione a pena di nullità. La nozione di motivazione apparente, secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata, si àncora anche al mancato confronto con le prospettazioni delle parti su elementi potenzialmente decisivi.
Il vizio, nel caso di specie, discende da due profili. Il giudice ha preso atto dei certificati dell’Inail sulla durata della malattia senza confrontarsi con la consulenza tecnica della difesa, che ne aveva evidenziato la genericità e la distinzione tra periodo patologico e convalescenza. Inoltre ha ribadito in modo apodittico la riconducibilità delle violazioni al ricorrente, senza esaminare la delega di funzioni ex art. 16 d.lgs. n. 81/2008.
La Corte richiama quindi i principi consolidati: la delega opera una traslazione dal delegante al delegato di poteri e responsabilità, con mutazione dei doveri del delegante; residua un obbligo di vigilanza alta, ma non vi è effetto liberatorio senza reale attribuzione dei poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa, dovendo il trasferimento essere effettivo e non meramente cartolare. Il delegante risponde solo in caso di culpa in eligendo o culpa in vigilando con ruolo eziologico. Il giudice di merito non ha chiarito in che senso la delega non abbia trasferito poteri, né se residui una colpa del datore di lavoro. Ne consegue l’annullamento con rinvio al Tribunale di Napoli.
Nota della Redazione
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