Mancata escussione della fideiussione e dolo di dissipazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 4013 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la condotta di dissipazione consiste nell’impiego dei beni sociali in maniera distorta e fortemente eccentrica rispetto alla loro funzione di garanzia patrimoniale, per effetto di consapevoli scelte radicalmente incongrue rispetto alle effettive esigenze dell’azienda, avuto riguardo alle sue dimensioni, complessità e concrete condizioni economiche. La mancata escussione di una garanzia fideiussoria, deliberata dall’amministratore in conflitto con l’interesse sociale per salvaguardare il debitore in crisi, è animata da dolo generico, suscettibile di assumere la forma anche del dolo eventuale. In presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice può pronunciare assoluzione ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. solo se le circostanze idonee ad escludere il fatto o la sua rilevanza penale emergono in modo non contestabile. Il giudizio di comparazione tra circostanze è sindacabile in cassazione solo per arbitrio o illogicità manifesta, mentre la valutazione del danno ex art. 219 legge fall. va riferita alla diminuzione globale della massa attiva disponibile per il riparto.

Il Fatto

La Corte d’appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione al reato di bancarotta semplice di cui al capo E), confermando invece la condanna per la residua imputazione. L’imputato, amministratore delegato di una società dichiarata fallita, era stato ritenuto responsabile di bancarotta fraudolenta patrimoniale per dissipazione, per non aver escusso una fideiussione di rilevante importo rilasciata da altra società, versante in stato di illiquidità, al fine di salvaguardare il debitore garantito e il coobbligato.

Avverso la sentenza territoriale l’imputato proponeva ricorso per cassazione, articolando quattro motivi: la mancata derubricazione del delitto in bancarotta semplice per operazioni imprudenti, il vizio di motivazione, la mancata assoluzione nel merito per il reato estinto e la censura del bilanciamento in equivalenza delle circostanze con l’aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, disattendendo tutte le censure. In riferimento ai primi due motivi, la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata approfondita e ineccepibile, avendo i giudici territoriali spiegato che la mancata escussione della garanzia non era frutto di mera imprudenza, ma di un disegno finalizzato al depauperamento del patrimonio sociale. L’imputato, pur sollecitato dal consiglio di amministrazione e consapevole dell’illiquidità del debitore e dell’impossibilità di rispettare il piano di rientro, aveva rivendicato la scelta di non escutere la garanzia per salvaguardare l’altra società e il coobbligato, in palese contrasto con l’interesse della società amministrata.

La Corte ha richiamato il principio per cui la dissipazione comporta un impiego dei beni sociali distorto ed eccentrico rispetto alla loro funzione di garanzia patrimoniale. Le ulteriori censure sono state considerate una mera rivalutazione del materiale probatorio, non accompagnata da allegazioni di specifici e decisivi travisamenti delle prove.

Quanto al terzo motivo, relativo al reato estinto per prescrizione, la Cassazione ha richiamato il consolidato insegnamento delle Sezioni Unite n. 35490 del 2009 (Tettamanti), secondo cui l’assoluzione nel merito, ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., è consentita solo quando l’innocenza emerga in modo assolutamente non contestabile dagli atti, come percezione “ictu oculi”, non già quando sia necessario un apprezzamento probatorio. Nel caso di specie, la valutazione richiesta non poteva essere effettuata in tal senso.

Infine, sul quarto motivo, la Sesta Sezione ha precisato che la valutazione del danno nei reati fallimentari, ai fini dell’art. 219 legge fall., non va riferita al singolo rapporto con il creditore, ma alla diminuzione globale della massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto. Il giudizio di bilanciamento tra circostanze, implicando valutazioni discrezionali tipiche del merito, è sindacabile in cassazione solo per mero arbitrio o illogicità, non ravvisabili nella motivazione della sentenza impugnata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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