Inammissibile il ricorso che riproduce i motivi d’appello senza confronto critico (Cass. pen. Sez. IV n. 40248 del 16.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato e limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione. In tema di sindacato sul vizio di motivazione, il compito della Corte di legittimità non è sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito sull’affidabilità delle fonti di prova, ma stabilire se questi abbiano esaminato tutti gli elementi disponibili, ne abbiano fornito corretta interpretazione, dando esaustiva risposta alle deduzioni delle parti, e abbiano applicato esattamente le regole della logica. Esula dai poteri della Corte la rilettura della ricostruzione storica dei fatti, dovendo l’illogicità del discorso giustificativo essere di macroscopica evidenza. Il vizio di motivazione è, pertanto, inammissibile quando si sostanzi in una lettura alternativa dei fatti finalizzata all’esonero da responsabilità.

Il Fatto

La vicenda riguarda un imputato condannato, in primo grado, per il delitto di cui all’art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per avere compiuto, in concorso con altri, operazioni simulate o fraudolente idonee a rendere inefficace la riscossione coattiva, con debiti tributari complessivi superiori a euro 200.000,00. Tra le condotte contestate figura la donazione alla figlia di un immobile, in precedenza conferito in un fondo patrimoniale.

Dopo una prima sentenza di appello confermativa, la Terza Sezione della Corte di cassazione, con sentenza del 10 ottobre 2023, aveva annullato con rinvio limitatamente all’immobile, rilevando la carenza di motivazione sull’aggredibilità del bene da parte dell’Erario ai sensi dell’art. 170 cod. civ. Il giudizio di rinvio, definito dalla Corte di appello di Torino con sentenza del 19 novembre 2024, ha confermato la responsabilità penale. Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo erronea applicazione di legge, vizio di motivazione e mancato riconoscimento della continuazione.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Le censure, osserva, di fatto reiterano identiche doglianze già dedotte in appello, rispetto alle quali non può che ribadirsi quanto più volte chiarito dalla legittimità: è inammissibile il ricorso che riproduce i motivi respinti in secondo grado senza confrontarsi criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato, limitandosi a lamentare genericamente una carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2 n. 27816 del 22.03.2019, Rovinelli; Sez. 3 n. 44882 del 18.07.2014, Cariolo; Sez. 6 n. 20377 del 11.03.2009, Arnone).

A prescindere da tale assorbente rilievo, la prima doglianza è finalizzata a operare una rilettura in fatto delle emergenze probatorie. La Corte richiama il consolidato principio per cui il sindacato di legittimità non consente di sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito sull’affidabilità delle fonti di prova, ma solo di verificarne l’esame completo, la corretta interpretazione e l’esatta applicazione delle regole della logica (Sez. U n. 930 del 13.12.1995, dep. 1996, Clarke).

Esula dai poteri della Corte la rilettura della ricostruzione storica dei fatti, dovendo l’illogicità del discorso giustificativo essere di macroscopica evidenza (Sez. U n. 24 del 24.11.1999, Spina; Sez. U n. 6402 del 30.04.1997, Dessimone). Sono precluse, cioè, la rilettura degli elementi di fatto e l’adozione autonoma di nuovi parametri di valutazione indicati dal ricorrente come più plausibili (Sez. 6 n. 5465 del 04.11.2020, dep. 2021; Sez. 6 n. 47204 del 07.10.2015, Musso; Sez. 1 n. 42369 del 16.11.2006, De Vita).

Nel caso concreto, la Corte territoriale ha fornito motivazione adeguata, accertando che la donazione fu effettuata allo scopo di impedire fraudolentemente al fisco di aggredire il bene e che i beni del fondo patrimoniale erano aggredibili, essendo i debiti tributari contratti anche per soddisfare bisogni familiari.

Quanto alla seconda censura, relativa all’art. 81 cpv. cod. pen., essa è del pari generica e aspecifica. La distanza temporale tra le condotte impedisce di ritenere che l’imputato, al momento delle fatture false e della distruzione dei documenti contabili, avesse già contezza di voler porre in essere le successive operazioni fraudolente. Segue la condanna alle spese processuali e a euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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