Inammissibile il ricorso del PM privo di interesse concreto e attuale (Cass. pen. Sez. II n. 37410 del 17.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione del pubblico ministero, diretto a ottenere l’esatta applicazione della legge processuale, è ammissibile solo se sorretto da un interesse concreto, attuale e verificabile, da valutare in relazione all’idoneità dell’impugnazione a rimuovere gli effetti pregiudizievoli lamentati. La nozione di interesse ad impugnare non riposa sul concetto di soccombenza, ma va individuata in chiave utilitaristica, nella finalità negativa di eliminazione di uno svantaggio processuale e in quella positiva di conseguimento di una decisione più vantaggiosa. Il ricorrente ha l’onere di allegare circostanze specifiche, non essendo sufficiente la mera prospettazione di un pregiudizio astratto o potenziale. È abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, dopo aver emesso il decreto che dispone il giudizio immediato, dichiari la nullità del decreto stesso, avendo ormai consumato il proprio potere di controllo.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i Minorenni di Bologna, con l’ordinanza impugnata, ha rigettato la richiesta di giudizio immediato avanzata dal Pubblico Ministero nei confronti dell’indagato in relazione al reato di cui agli artt. 56-629 cod. pen.

Il medesimo ufficio requirente ricorre per cassazione, deducendo l’abnormità del provvedimento: il giudice avrebbe implicitamente revocato il precedente decreto di giudizio immediato, con cui era già stata fissata l’udienza dibattimentale, pur essendo ormai consumato ogni potere di controllo sull’ammissibilità del rito speciale. Si è proceduto con trattazione scritta ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Seconda Sezione dichiara il ricorso inammissibile per difetto di un concreto e specifico interesse. Il principio è enunciato con richiamo alla giurisprudenza delle Sezioni Unite: l’impugnazione del pubblico ministero volta all’esatta applicazione della legge processuale deve essere caratterizzata dalla concretezza e attualità dell’interesse, verificabile in rapporto all’idoneità del gravame a rimuovere gli effetti assunti come pregiudizievoli.

La Corte richiama Sez. U n. 29529 del 2009 e Sez. U n. 6624 del 2011, secondo cui la nozione di interesse ad impugnare non può fondarsi sul concetto di soccombenza, proprio delle impugnazioni civili, ma va letta in prospettiva utilitaristica: occorre una finalità negativa, di eliminazione di uno svantaggio processuale, e una positiva, di conseguimento di una decisione più vantaggiosa e logicamente coerente con il sistema normativo. Da qui l’onere, per il ricorrente, di indicare l’esistenza di un interesse concreto, attuale e verificabile, indipendentemente dalla qualità di parte pubblica o privata.

Sul piano sostanziale il Collegio non si discosta dall’orientamento consolidato: è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, dopo aver emesso il decreto che dispone il giudizio immediato, ne dichiari la nullità e ordini la restituzione degli atti al pubblico ministero. Una volta adottato il provvedimento endoprocedimentale, il giudice consuma il proprio potere di controllo, residuando in via eccezionale, e finché gli atti restano presso di lui, solo i provvedimenti in materia di libertà. Vengono richiamate Sez. V n. 33946 del 2022, Sez. VI n. 18193 del 2018, Sez. IV n. 14784 del 2016 e Sez. U n. 42979 del 2014 sulla natura endoprocessuale del decreto.

Il secondo provvedimento deve dunque ritenersi tamquam non esset. Nondimeno l’ufficio impugnante non ha offerto dati sull’effettiva celebrazione dell’udienza dibattimentale già fissata, né il giudice aveva disposto la restituzione degli atti o revocato l’udienza. Le censure si risolvono così nella mera allegazione formale di una violazione di legge, pur sussistente, ma priva del necessario fondamento di interesse attuale. La qualità di parte pubblica esonera il ricorrente dalla condanna alle spese processuali e dal versamento in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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