Inammissibile il ricorso che riproduce censure di merito già disattese (Cass. pen. Sez. VII n. 35513 del 30.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. L’aggravante della violenza sulle cose, di cui all’art. 625 n. 2 cod. pen., prescinde dall’individuazione dell’autore materiale dell’allaccio abusivo. La scriminante dello stato di necessità ex art. 54 cod. pen. non opera in presenza di una difficoltà economica permanente, non connotata da pericolo imminente di danno grave alla persona. Le statuizioni sul giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee, implicando una valutazione discrezionale tipica del merito, sfuggono al sindacato di legittimità quando non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione.

Il Fatto

Con sentenza del 12.02.2025 la Corte d’appello di Palermo ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Palermo del 16.07.2024, che aveva condannato l’imputato per il delitto di furto aggravato di cui agli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen.

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., deducendo quattro motivi: la riconducibilità del fatto all’imputato e l’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cod. pen.; l’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen.; il mancato riconoscimento dello stato di necessità; il vizio di motivazione sul bilanciamento tra attenuanti e aggravanti.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che i motivi, così come formulati, non sono consentiti in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già valutati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici. Il ricorrente non si confronta con la motivazione della Corte territoriale, che appare logica, congrua e corretta in diritto.

Sulla riconducibilità del fatto all’imputato, la Corte d’appello ha valorizzato la presenza di effetti personali del ricorrente nell’abitazione cui era connesso l’allaccio abusivo e l’intestazione allo stesso dell’originario contratto di fornitura. Il motivo relativo alle aggravanti dei nn. 2 e 7 dell’art. 625 cod. pen. è stato ritenuto manifestamente infondato perché contrario al dato normativo e agli approdi giurisprudenziali applicati nella sentenza impugnata.

La Corte ha ribadito che l’aggravante della violenza sulle cose prescinde dall’individuazione dell’autore materiale dell’allaccio abusivo (Sez. V n. 24592 del 30.04.2021). Quanto all’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen., contestata in termini di commissione del fatto su cose destinate a pubblico servizio, il ricorso non muove censura alcuna.

Sullo stato di necessità, la Corte territoriale ha richiamato il principio secondo cui l’imputato ha un onere di allegazione degli elementi necessari all’accertamento dei fatti, non indicati nel caso concreto. L’illecita occupazione di un immobile è scriminata solo in presenza di un pericolo imminente di danno grave alla persona, non potendosi legittimare, in ipotesi di difficoltà economica permanente, una surrettizia soluzione delle esigenze abitative dell’occupante e della sua famiglia (Sez. II n. 28067 del 26.03.2015).

Sul bilanciamento, la Corte ha ricordato che le statuizioni sulla comparazione tra opposte circostanze sfuggono al sindacato di legittimità se non frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sorrette da sufficiente motivazione (Sez. II n. 31543 dell’08.06.2017; Sez. II n. 31531 del 16.05.2017). Nella specie, in virtù della doppia conformità delle decisioni di merito, i giudici hanno giustificato il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti evidenziando la gravità del fatto e le modalità della condotta, statuizione non censurata con i motivi di appello. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa (Corte cost. n. 186/2000).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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