Prescrizione e successione delle leggi penali: ricorso ammissibile per estinzione non dichiarata (Cass. pen. Sez. IV n. 37409 del 17.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
È ammissibile, ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. b), cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduce l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito. In tema di successione di norme in materia di prescrizione, non si verifica il fenomeno regolato dall’art. 2 cod. pen., poiché le leggi succedutesi contengono la previsione della loro applicabilità ai reati commessi a decorrere da una certa data. Coesistono pertanto diversi regimi, applicabili in ragione della data del commesso reato: per i fatti fino al 2 agosto 2017 vale la disciplina della legge ex Cirielli; per quelli commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 opera la legge Orlando, con i periodi di sospensione dell’art. 159, comma secondo, cod. pen.; per i fatti dal 1° gennaio 2020 si applica in primo grado la cessazione del corso della prescrizione con la sentenza di primo grado e, nei gradi successivi, l’improcedibilità.

Il Fatto

La Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale che aveva giudicato il ricorrente responsabile dei reati di cui agli artt. 392, 624 e 625, n. 2, e 612, comma 2, cod. pen., unificati sotto il vincolo della continuazione, con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti contestate. I fatti risalgono a una vicenda di occupazione e danneggiamento di un immobile acquistato all’asta giudiziaria e di minacce alla persona offesa.

Il ricorrente ha proposto un unico motivo, deducendo l’inosservanza dell’art. 129 cod. proc. pen. per non avere la Corte territoriale dichiarato la prescrizione del reato di cui al capo B), già maturata al momento della sentenza di secondo grado, anche considerando la sospensione conseguente all’astensione dalle udienze del difensore.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso fondato. Richiamando le Sezioni Unite n. 12602 del 2015, ribadisce che la doglianza sulla prescrizione maturata prima della sentenza impugnata integra un motivo consentito ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. b), cod. proc. pen..

Sul piano normativo il Collegio muove dalla ricostruzione operata dalle Sezioni Unite n. 20989 del 2025, che hanno chiarito i termini della questione relativa all’applicabilità del regime della legge n. 103/2017 ai reati commessi tra la sua entrata in vigore e il 31 dicembre 2019. La legge Orlando aveva modificato l’art. 159, comma secondo, cod. pen., introducendo la sospensione del corso della prescrizione in pendenza dei gradi di impugnazione, entro un limite temporale massimo.

La norma è stata poi riformulata dalla legge n. 3/2019, che ha previsto la sospensione dalla pronuncia di primo grado fino all’esecutività della sentenza che definisce il giudizio, e infine abrogata dalla legge n. 134/2021, con la speculare introduzione dell’art. 161-bis cod. pen. e dell’art. 344-bis cod. proc. pen. in tema di improcedibilità.

Da qui la coesistenza di distinti regimi di prescrizione, già delineata da Sez. IV n. 39170 del 2023: nessuna successione ex art. 2 cod. pen. tra legge Orlando e legge Bonafede, poiché ciascuna reca la propria sfera di applicazione temporale; un fenomeno successorio si è invece verificato con la riforma Cartabia, essendo più favorevole la disciplina della legge Orlando, che comunque faceva decorrere il termine anche dopo le sentenze di merito.

Applicando tali principi, il reato di cui al capo B) è stato commesso nella vigenza della legge n. 251/2005: il termine prescrizionale, in presenza di una sola aggravante, è pari a sei anni, aumentati fino a un quarto ai sensi dell’art. 161, comma 2, cod. pen., per un totale di sette anni e sei mesi. Considerati la data dei fatti e i 217 giorni di sospensione legati all’astensione del difensore, il reato doveva ritenersi estinto prima della sentenza di appello. La Corte annulla quindi senza rinvio limitatamente al capo B), dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Brescia per la rideterminazione della pena e dichiara definitivo l’accertamento della responsabilità quanto al capo C).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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