Rinuncia ai motivi e patteggiamento in appello escludono obbligo di motivare (Cass. pen. Sez. IV n. 27255 del 20.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
A seguito della reintroduzione del patteggiamento in appello ad opera dell’art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado che accoglie la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen. non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove. Per l’effetto devolutivo dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice resta limitata ai motivi non oggetto di rinuncia. Nel giudizio camerale di appello avverso sentenza pronunciata in esito a giudizio abbreviato, la presenza dell’imputato non è necessaria: è onere dello stesso, ove detenuto, comunicare il proprio legittimo impedimento e la volontà di comparire, con richiesta specifica di traduzione; la richiesta di udienza partecipata formulata dal difensore non è sufficiente.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza del Giudice monocratico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha applicato al ricorrente, ex art. 599-bis cod. proc. pen., la pena per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ritenuta la continuazione con i reati di cui a una precedente sentenza della stessa Corte di appello, divenuta irrevocabile.

Avverso tale decisione il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. per omessa motivazione sulle cause di proscioglimento e l’omessa traduzione, nonostante il suo stato detentivo.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato manifestamente infondato. La Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui, dopo la reintroduzione del patteggiamento in appello, il giudice di secondo grado non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., poiché l’effetto devolutivo dell’impugnazione limita la cognizione ai motivi non oggetto di rinuncia.

Nel caso concreto il ricorrente, in sede di appello, aveva rinunciato a tutti i motivi attinenti al merito, insistendo solo per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, e aveva poi avanzato proposta di concordato, assentita dal Procuratore generale. Nessun vizio è pertanto ravvisabile, avendo la Corte territoriale rideterminato la pena sull’accordo delle parti.

Il secondo motivo è parimenti manifestamente infondato e aspecifico. La Corte ricorda che, nel giudizio camerale di appello avverso sentenza pronunciata con rito abbreviato, la presenza dell’imputato non è necessaria: è onere dello stesso, ove detenuto per altra causa, comunicare il legittimo impedimento e la volontà di comparire, onde il giudice non è tenuto a disporre la traduzione o a rinviare l’udienza.

Il Collegio richiama la più recente giurisprudenza secondo cui la richiesta di udienza partecipata formulata dal difensore non è sufficiente, essendo necessario che l’imputato manifesti la volontà di comparire chiedendo specificamente di essere tradotto. Il principio è confermato dal chiaro tenore dell’art. 599, comma 2, cod. proc. pen., che impone all’imputato detenuto un vero e proprio onere di comunicazione tempestiva, idonea a consentire la traduzione.

Nel caso in esame, né dal motivo né dagli atti risulta che l’imputato, personalmente o a mezzo del difensore, abbia mai manifestato la volontà di comparire chiedendo di essere tradotto. Alla inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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