Sequestro preventivo e fumus: ricorso del PM privo di specificità (Cass. pen. Sez. III n. 37403 del 17.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso l’ordinanza del tribunale del riesame, emessa in materia di sequestro preventivo, è soggetto al limite dell’art. 325 cod. proc. pen.: è deducibile esclusivamente la violazione di legge, nella quale rientrano gli errores in iudicando e in procedendo e i soli vizi di motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. È pertanto inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso che non si confronti con la motivazione del provvedimento impugnato e che non indichi le ragioni della ritenuta configurabilità del dolo in capo ai singoli indagati. Resta estranea al giudizio di legittimità ogni richiesta di rivalutazione nel merito del fumus commissi delicti e del periculum in mora.

Il Fatto

Il pubblico ministero aveva richiesto il sequestro preventivo di cinque macachi nei confronti di tre persone sottoposte a indagini per maltrattamento e uccisione di animali, contestando la detenzione in condizioni incompatibili con la loro natura e la soppressione di un esemplare senza il rispetto dei protocolli autorizzati.

Il Giudice per le indagini preliminari aveva respinto la richiesta, escludendo sia il fumus commissi delicti sia il periculum in mora. Il Tribunale di Ferrara, in sede di appello cautelare, aveva confermato il rigetto. Il pubblico ministero ha quindi proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La terza sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo — che lamentava l’assenza di motivazione sul fumus in relazione al delitto di uccisione di animali — è stato giudicato privo di specificità. Il ricorrente non ha chiarito perché la morte di un animale potesse fondare la richiesta di sequestro di altri cinque, né ha formulato deduzioni concrete sulla ritenuta insussistenza del dolo, già evidenziata dal Giudice per le indagini preliminari e non contestata in appello.

Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente perché connessi, investivano l’esclusione del fumus per il reato di art. 544-ter cod. pen. La Corte ha ritenuto superfluo affrontare il tema del rapporto tra l’autorizzazione al progetto di ricerca e quella relativa alla stabulazione degli animali. L’ordinanza impugnata aveva infatti affermato che, anche a voler escludere l’operatività della disciplina limitativa del d.lgs. n. 26 del 2014, mancavano comunque gli elementi della fattispecie, sia sul piano oggettivo sia su quello soggettivo.

Questa conclusione è stata considerata puntualmente motivata, anche alla luce della risposta del Ministero della Salute richiamata nel provvedimento. Il percorso argomentativo risulta coerente e comprensibile, e dunque non censurabile in sede di legittimità. La Corte ha ribadito che il ricorso contro ordinanze in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, comprendendosi in tale nozione i soli vizi di motivazione radicali, secondo il principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 25932 del 2008 e ribadito da Sez. II n. 49739 del 2023.

Quanto al periculum in mora, il quarto motivo è stato respinto poiché l’ordinanza dava atto del trasferimento degli animali all’estero, avvenuto in conformità alle disposizioni di legge e sotto la supervisione veterinaria dell’autorità sanitaria, con conseguente perdita di disponibilità degli stessi. Anche in questo caso la valutazione è stata ritenuta incensurabile, in forza degli stessi limiti processuali.

Alla dichiarazione di inammissibilità non ha fatto seguito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, trattandosi di parte pubblica, in applicazione dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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