Molestie telefoniche: il blocco del numero non esclude il reato (Cass. pen. Sez. I n. 37441 del 17.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di molestie telefoniche, l’esclusione o il blocco dell’utenza disturbatrice non costituisce situazione idonea a elidere il perfezionamento della fattispecie di cui all’art. 660 cod. pen., poiché la possibilità di interrompere l’azione perturbatrice sorge dopo che la molestia si è già realizzata. Ai fini della configurabilità del reato, decisivo è il carattere invasivo del mezzo telefonico, con qualunque modalità impiegato, e non la possibilità per il destinatario di sottrarsi all’interazione. La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. pen., non è applicabile quando il reato di molestia assuma in concreto la forma dell’abitualità, per essere la reiterazione delle condotte a cagionare il disturbo.

Il Fatto

Il Tribunale di Crotone ha dichiarato l’imputato colpevole del reato di cui all’art. 660 cod. pen., contestato per avere arrecato molestia alla persona offesa con ripetute chiamate telefoniche in un arco temporale di circa sei mesi, condannandolo, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di euro 200,00 di ammenda.

La vicenda trae origine dalla querela della persona offesa, che aveva riferito di avere intrattenuto una relazione sentimentale con l’imputato, cessata dopo alcuni dissidi, e di avere ricevuto, successivamente, numerose chiamate dall’utenza a lui intestata, con parole offensive. La donna aveva bloccato il numero, continuando però a ricevere notifiche dei tentativi di chiamata e messaggi vocali in segreteria. L’imputato ha proposto appello; la Corte di appello di Catanzaro, rilevata l’inappellabilità della sentenza ai sensi dell’art. 593 cod. proc. pen. per essere stata applicata la sola pena dell’ammenda, ha qualificato l’atto come ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il motivo sulla credibilità delle dichiarazioni della persona offesa. Richiamando le Sezioni Unite n. 41461 del 2012, ribadisce che tali dichiarazioni possono essere poste da sole a base dell’affermazione di responsabilità, previo vaglio più penetrante e rigoroso rispetto a quello riservato a qualsiasi testimone. Il Tribunale ha incrociato le dichiarazioni con i tabulati telefonici, che hanno confermato circa quaranta chiamate in ingresso, trascritte come inoltri alla segreteria. La valutazione di attendibilità è questione di fatto, non rivalutabile in sede di legittimità.

Sul secondo motivo, relativo al nesso di causalità, la Corte ricostruisce l’elemento materiale del reato. La molestia altera in modo fastidioso l’equilibrio psichico della persona, secondo quanto chiarito dalla Corte cost. n. 172 del 2014. Occorre un’effettiva e significativa intrusione nella sfera personale, con apprezzabile estensione temporale. L’elemento soggettivo, pur in una contravvenzione, richiede il dolo, ossia la consapevolezza dell’idoneità della condotta a molestare.

Il passaggio centrale riguarda il blocco dell’utenza. La Corte richiama Sez. I n. 37974 del 2021: la condotta molesta viene avvertita come tale dal destinatario, con la conseguenza che la possibilità di interrompere l’azione perturbatrice sorge dopo che la molestia si è già realizzata. Il blocco non elide il perfezionamento della fattispecie. La locuzione “col mezzo del telefono” va intesa come riferita all’impiego della rete telefonica e cellulare, non al solo dispositivo terminale.

Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte esclude l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. Il reato di molestia, pur non necessariamente abituale, può assumere in concreto la forma dell’abitualità quando è la reiterazione delle condotte a creare disturbo. Il Tribunale ha accertato la reiterazione, ritenendo incompatibile la causa di non punibilità, senza necessità di esplicita motivazione. Sulla quantificazione, quando la norma prevede alternativamente arresto e ammenda, è sufficiente che dalla motivazione risulti la considerazione dell’equità. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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