Ricorso inammissibile se mera reiterazione dei motivi d’appello (Cass. pen. Sez. VII n. 35522 del 06.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si risolvano nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito. Siffatti motivi vanno considerati non specifici ma soltanto apparenti, perché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso il provvedimento impugnato. La funzione tipica dell’impugnazione si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità ex artt. 581 e 591 cod. proc. pen., indichino specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento di ogni richiesta. Se il motivo riproduce quello d’appello, per ciò solo si destina all’inammissibilità: il provvedimento formalmente attaccato, lungi dall’essere destinatario di specifica critica, resta di fatto del tutto ignorato.

Il Fatto

La Corte d’appello di Milano, in riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Sondrio, aveva rideterminato la pena inflitta all’imputato per i delitti di cui agli artt. 609-bis e 609-ter cod. pen., previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per l’omessa riqualificazione del fatto nel reato di cui all’art. 609-quater cod. pen., non essendo emersa, secondo la difesa, alcuna forma di violenza fisica. La parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ha depositato conclusioni scritte chiedendo la declaratoria di inammissibilità o il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile rilevando che la doglianza costituisce pedissequa reiterazione della censura già dedotta con i motivi di appello e motivatamente disattesa dai giudici del merito. Il motivo, per ciò solo, non assolve la funzione tipica dell’impugnazione.

La Corte richiama il principio secondo cui i motivi che si risolvono nella mera riproduzione di quelli già proposti in appello devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non realizzano il necessario confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento contestato (Sez. II n. 19411 del 12.3.2019, non massimata; Sez. II n. 7986 del 18.11.2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217). La critica argomentata si realizza indicando specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta (Sez. VI n. 8700 del 21.01.2013, Leonardo, Rv 254584).

Scendendo nel concreto, la sentenza impugnata aveva già escluso le tesi difensive e aveva desunto la piena consapevolezza dell’illiceità della condotta anche dalle affermazioni sostanzialmente confessorie rese dal ricorrente. Il provvedimento, dopo aver ripercorso la giurisprudenza sulla differenza tra i reati di cui agli artt. 609-bis e 609-quater cod. pen., aveva sottolineato la sussistenza dell’elemento costrittivo, avendo l’imputato, dopo aver ignorato le invocazioni della vittima a desistere, posto in essere l’atto sessuale sdraiandosi sopra di lei.

Il Collegio ribadisce che la natura subdola e repentina dell’atto univocamente sessuale integra l’ipotesi di violenza sessuale per costrizione, secondo il costante orientamento di legittimità (Sez. III n. 6945 del 27.01.2004, Rv 228493; Sez. III n. 46170 del 18.07.2014, Rv 260985). Alla declaratoria di inammissibilità conseguono, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese processuali e il versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché la rifusione delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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