Riparazione per ingiusta detenzione: ricorso aspecifico e condotta ostativa (Cass. pen. Sez. IV n. 37451 del 17.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il ricorso per cassazione è inammissibile non solo quando i motivi siano intrinsecamente indeterminati, ma anche quando difettino della correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, che l’impugnante non può ignorare. L’onere di specificità del motivo è direttamente proporzionale alla specificità con cui quelle ragioni sono esposte nel provvedimento impugnato. Ai fini dell’art. 314, comma 2, cod. proc. pen., la mancata emersione della condotta ostativa non può essere dedotta in modo meramente avversativo quando il giudice della riparazione l’ha desunta da circostanze di fatto, valutandone l’idoneità a porsi quanto meno in rapporto di concausalità con la misura restrittiva.
Il Fatto
Una donna aveva proposto domanda di riparazione per la custodia cautelare subita dal novembre 2017 al dicembre 2018, essendo poi stata assolta con sentenza della Corte di appello di Perugia divenuta irrevocabile nell’ottobre 2023. La misura era stata disposta per gravi indizi di reati in materia di stupefacenti, commessi in concorso con il compagno; nel processo i fatti furono prima riqualificati nella ipotesi lieve di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e poi ritenuti non provati oltre ogni ragionevole dubbio.
La Corte di appello di Perugia, con ordinanza del 5 febbraio 2025, ha rigettato la domanda, escludendo il diritto all’indennizzo per la sussistenza di una condotta quantomeno gravemente colposa che avrebbe concorso a determinare la custodia. Avverso tale provvedimento la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione illogica e apparente.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Quanto al primo profilo, la scarna annotazione di cancelleria, che indica anche un indirizzo errato pur essendo l’atto inviato tramite il portale per il deposito penale, non consente di verificare il rispetto dell’art. 87 d.lgs. n. 150/2022, richiedendosi peraltro una valutazione flessibile dei requisiti formali nella fase di transizione al digitale. Sul punto richiama la giurisprudenza europea e di legittimità in tema di sottoscrizioni non riconosciute dai sistemi di cancelleria.
La ragione decisiva dell’inammissibilità è però l’aspecificità dei motivi. La ricorrente deduce che il giudice dell’imputazione avrebbe escluso i gravi indizi, ma omette ogni confronto con l’affermazione della Corte della riparazione, che ha escluso l’ipotesi dell’art. 314, comma 2, cod. proc. pen.: nessun provvedimento, cautelare o di merito, ha accertato che la misura fu adottata in difetto dei presupposti degli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. Nella sentenza di assoluzione opera una diversa regola di giudizio, essendosi escluso che gli indizi provassero la responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio.
Anche sul versante della condotta ostativa il ricorso è privo della necessaria specificità. La Corte ricorda che i motivi sono inammissibili quando difettano di correlazione con le ragioni del provvedimento impugnato, e che l’onere di specificità è proporzionale alla specificità di quelle ragioni, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 8825 del 2016.
Nel caso concreto la ricorrente non prende in esame l’ordinanza là dove desume la condotta ostativa dalla sentenza di assoluzione: la consapevolezza dei traffici del compagno, l’avere consentito l’uso della propria utenza telefonica e l’essersi trovata nei pressi di una stazione in attesa dei corrieri. I giudici della riparazione hanno così fatto corretta applicazione del principio per cui la condizione ostativa può essere integrata da frequentazioni ambigue, purché il giudice motivi adeguatamente la loro oggettiva idoneità a essere interpretate come indizi di complicità e a porsi in relazione di concausalità con la misura, come affermato da Sez. IV n. 850 del 2021 e Sez. IV n. 53361 del 2018.
All’inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa, oltre alla rifusione delle spese del Ministero resistente, liquidate in euro mille, avendo la memoria depositata offerto un contributo alla dialettica processuale (sul punto Sez. IV n. 1856 del 2023 e Sez. Un. n. 34559 del 2002).
Nota della Redazione
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