Ricorso straordinario ex art. 625-bis esperibile solo dal condannato (Cass. pen. Sez. VI n. 3095 del 27.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per la correzione dell’errore materiale o di fatto, previsto dall’art. 625-bis, comma 1, cod. proc. pen., è esperibile soltanto in favore del condannato, a seguito di una pronuncia irrevocabile di condanna. Il rimedio resta pertanto circoscritto ai casi in cui la decisione della Corte di cassazione interviene a stabilizzare il giudicato. Ne consegue che avverso i provvedimenti adottati in procedimenti ante iudicatum — tra cui quelli emessi in fase cautelare — il ricorso straordinario è proposto per motivi non previsti ed è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Il Fatto

Il ricorrente aveva proposto istanza di declaratoria di perdita di efficacia della misura cautelare per decorso del termine di fase. Con una prima pronuncia la Corte di cassazione aveva rigettato il ricorso, ritenendo che il termine di riferimento fosse quello del grado d’appello e che decorresse ex novo dalla data della sentenza di annullamento con rinvio, senza che il termine massimo risultasse spirato.

Avverso tale decisione il difensore ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., deducendo un errore percettivo: la Corte avrebbe omesso di valutare il termine di cui all’art. 304, comma 6, cod. proc. pen., il cui decorso avrebbe imposto una decisione diversa, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 299 del 2005. N Nelle more è intervenuta rinuncia al ricorso, sottoscritta dal difensore con procura speciale.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile, anzitutto perché oggetto di espressa rinuncia. Ma il passaggio decisivo è un altro: il ricorso era ab origine inammissibile, con la conseguenza che non può configurarsi una sopravvenuta carenza di interesse per effetto della rinuncia.

Il Collegio ribadisce la portata dell’art. 625-bis, comma 1, cod. proc. pen.: il rimedio è previsto soltanto in favore del condannato e presuppone una pronuncia irrevocabile di condanna. Si tratta di un limite oggettivo e soggettivo, costantemente interpretato dalla giurisprudenza di legittimità.

Ne deriva che il ricorso straordinario avverso un provvedimento di natura diversa — nella specie, un provvedimento cautelare di rigetto dell’istanza di declaratoria di inefficacia della misura per decorso del termine di durata — è proposto per motivi non previsti ed è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 13199 del 2016, secondo cui il rimedio deve rimanere limitato ai casi in cui la decisione della Cassazione interviene a stabilizzare il giudicato, anche se formatosi anteriormente. Per tutte le decisioni che intervengono in procedimenti ante iudicatum — i provvedimenti in fase cautelare, le decisioni in materia di misure di prevenzione, quelle in materia di rimessione del processo, nonché le decisioni processuali in materia di estradizione o di mandato di arresto europeo — non vi è spazio per la correzione dell’errore di fatto, perché destinatario di tali decisioni non è un condannato.

Il ricorrente è pertanto condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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