Pena e attenuanti: l’appello specifico impone una risposta motivata (Cass. pen. n. 11798/2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando l’atto di appello contiene censure specifiche e circostanziate sulla determinazione della pena base e sul mancato riconoscimento delle attenuanti, il giudice di secondo grado deve fornire una risposta effettiva sui punti devoluti. L’omesso esame di elementi concretamente dedotti a favore di una mitigazione del trattamento sanzionatorio determina un vuoto motivazionale. Sono rilevanti, se specificamente prospettati, il contegno collaborativo dell’imputato, l’intrapreso percorso di supporto psicologico e rielaborazione critica e le iniziative risarcitorie. L’assenza di qualsiasi riscontro grafico dell’esame delle doglianze impone l’annullamento limitatamente al trattamento sanzionatorio.
Il Fatto
La Corte d’appello, in parziale riforma della decisione pronunciata all’esito del giudizio abbreviato, applicava all’imputato i doppi benefici di legge e confermava nel resto la condanna per il delitto previsto dall’art. 600-quater c.p. La difesa aveva però contestato specificamente anche la misura della pena e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti previste dagli artt. 62, n. 6, e 62-bis c.p.
Nel ricorso per cassazione veniva dedotto che la pena fosse stata determinata in misura sensibilmente superiore al minimo edittale senza adeguata motivazione e in misura identica a quella applicata a un coimputato autore di fatti ritenuti più gravi. La difesa richiamava inoltre la confessione, l’avvio spontaneo di un percorso terapeutico e un versamento effettuato a titolo risarcitorio in favore di un ente impegnato nel contrasto alla pedopornografia.
La Motivazione della Corte
La Cassazione accoglie il ricorso rilevando anzitutto che le doglianze formulate in appello non erano generiche. Dall’atto di gravame risultavano contestazioni sufficientemente specifiche sia sulla individuazione della pena base sia sul mancato riconoscimento delle attenuanti. La difesa aveva inoltre indicato precisi elementi di fatto suscettibili, secondo la propria prospettazione, di incidere favorevolmente sulla determinazione della risposta sanzionatoria.
Tra tali elementi figuravano il contegno collaborativo immediatamente assunto dall’imputato, il percorso volontariamente intrapreso di supporto psicologico e di rielaborazione critica e l’iniziativa economica qualificata dalla difesa come risarcitoria. La stessa sentenza impugnata dava conto almeno di parte di tali circostanze, sicché esse non potevano essere considerate estranee al materiale processuale sottoposto al giudice d’appello.
La Corte osserva che, a fronte di censure così articolate, la sentenza non conteneva alcun elemento dal quale potesse ricavarsi che esse fossero state effettivamente esaminate. Non si trattava quindi di sindacare nel merito la scelta discrezionale relativa alla pena o di affermare direttamente la spettanza delle attenuanti, ma di verificare se il giudice avesse esercitato tale discrezionalità confrontandosi con i motivi devoluti.
La risposta è negativa. La totale assenza di motivazione sulle specifiche questioni relative alla pena base e alle attenuanti impedisce il controllo sulla correttezza del trattamento sanzionatorio. La Cassazione annulla pertanto la sentenza limitatamente a tale profilo e rinvia ad altra Sezione della Corte d’appello, che resterà libera nella valutazione di merito ma dovrà colmare il vuoto motivazionale esaminando le deduzioni difensive formulate sul punto.
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Nota della Redazione
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