Inutilizzabili i tabulati acquisiti dal PM se mancano riscontri esterni (Cass. pen. Sez. IV n. 37470 del 17.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico, gli “altri elementi di prova” che, ai sensi della norma transitoria di cui all’art. 1, comma 1-bis, d.l. n. 132/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 178/2021, devono corroborare i dati esteriori delle conversazioni ai fini del giudizio di colpevolezza, possono essere di qualsiasi tipo e natura, non predeterminati nella specie e nella qualità. Essi possono ricomprendere non solo le prove storiche dirette, ma anche quelle indirette, legittimamente acquisite e idonee, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a confortare il mezzo di prova che la legge ritiene bisognoso di conferma. La doglianza che contesti la consistenza di tali riscontri attinge la valutazione del compendio probatorio ed è inammissibile in sede di legittimità. In materia di circostanze aggravanti, poi, non sussiste l’interesse dell’imputato a impugnare quando l’aggravante sia stata ritenuta subvalente rispetto alle riconosciute attenuanti e la pena sia stata applicata nel minimo edittale, con la diminuzione massima consentita.

Il Fatto

La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 20 giugno 2024, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Livorno, ha rideterminato la pena dell’imputato in anni otto e mesi otto di reclusione, con conferma nel resto. L’imputato era stato riconosciuto responsabile di partecipazione a un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e di un episodio di importazione, trasporto e detenzione di hashish, commessi in Italia e all’estero.

Avverso la sentenza di appello il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: l’inutilizzabilità dei tabulati telefonici e dei dati di geolocalizzazione acquisiti con decreto del pubblico ministero anziché del giudice; la revoca dell’ammissione di alcuni testi della difesa; il vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità; la contestazione dell’aggravante della transnazionalità.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile in tutte le sue articolazioni. Il primo motivo, relativo all’art. 132, comma 3, d.lgs. n. 196/2003, come modificato dall’art. 1 del d.l. n. 132/2021, è respinto per difetto di specificità e manifesta infondatezza. La norma transitoria introdotta in sede di conversione consente l’utilizzo dei dati acquisiti prima dell’entrata in vigore della riforma, ma solo unitamente ad altri elementi di prova e per l’accertamento dei reati puniti con pena non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione.

La Corte di appello aveva individuato tali riscontri nelle sentenze irrevocabili acquisite ai sensi dell’art. 238 bis cod. proc. pen., nelle intercettazioni, nelle osservazioni della polizia giudiziaria, nelle dichiarazioni testimoniali e nelle stesse dichiarazioni dell’imputato. Il percorso argomentativo è coerente con il principio affermato da Sez. 4 n. 50102 del 05.12.2023 e da Sez. 5 n. 8968 del 24.02.2022: i riscontri possono rilevare anche sul piano della mera consequenzialità logica. La censura del ricorrente è generica e investe la valutazione del quadro probatorio.

Il secondo motivo è inammissibile. La revoca dell’ordinanza ammissiva di testi della difesa, se resa in difetto di motivazione sulla superfluità della prova, produce una nullità di ordine generale che deve essere immediatamente dedotta ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen.; diversamente è sanata (Sez. 6 n. 53823 del 05.10.2017; Sez. 5 n. 18351 del 17.02.2012). Nel caso di specie il ricorrente se ne è doluto solo con i motivi di appello, quando già si era prodotto l’effetto di sanatoria.

Il terzo motivo è inammissibile perché volto a sollecitare un sindacato non consentito. Esula dai poteri della Corte la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito (Sez. Un. n. 6402 del 30.04.1997; Sez. 6 n. 47204 del 07.10.2015). Anche l’interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate costituisce questione di fatto, sindacabile solo nei limiti della manifesta illogicità (Sez. Un. n. 22471 del 26.02.2015).

Il quarto motivo è inammissibile per carenza di interesse. L’aggravante della transnazionalità ex art. 3 e 4 legge n. 146/2006 era stata ritenuta subvalente rispetto alle circostanze attenuanti generiche e la pena era stata applicata nel minimo edittale, con la diminuzione massima consentita. Secondo l’orientamento maggioritario cui il collegio aderisce, non sussiste l’interesse dell’imputato a impugnare per l’esclusione di un’aggravante già ritenuta subvalente. Né il ricorrente ha indicato un interesse concreto e attuale, non potendo valere quello collegato a un eventuale futuro provvedimento di clemenza. All’inammissibilità seguono la condanna alle spese processuali e il versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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