Sanzione amministrativa accessoria aggravabile in appello anche senza impugnazione del P.M. (Cass. pen. Sez. IV n. 15616 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni, nel caso di appello proposto dal solo imputato, non integra violazione del divieto di reformatio in peius l’irrogazione di una nuova o più grave sanzione amministrativa accessoria, che, in quanto imposta dalla norma incriminatrice, costituisce atto dovuto conseguendo ex lege al reato. Il divieto di cui all’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. riguarda esclusivamente l’aggravamento della pena, l’applicazione di una più grave misura di sicurezza, la pronuncia di proscioglimento con formula meno favorevole e la revoca dei benefici. In tema di circolazione stradale, il giudice, pronunciando condanna per una pluralità di violazioni del codice della strada che comportino la sospensione della patente, deve determinare la durata complessiva della sanzione sommando i periodi previsti per ciascun illecito, senza applicare l’art. 8 della legge n. 689/1981, riferito solo alle sanzioni amministrative proprie, né l’art. 81 cod. pen., finalizzato a limitare pene eccessive. L’individuazione fotografica, benché non disciplinata dal codice di rito, costituisce prova atipica utilizzabile in giudizio, la cui attendibilità è rimessa al vaglio del giudice di merito.
Il Fatto
La Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rovigo, aveva rideterminato in aumento la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, elevandola da un anno e sei mesi a due anni e sei mesi, confermando nel resto la condanna dell’imputato per i reati di cui all’art. 189, commi 1, 6 e 7, Codice della strada. Avverso tale decisione l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la violazione del divieto di reformatio in peius, la nullità del riconoscimento fotografico per i vizi del fascicolo sottoposto al teste, la mancata valutazione di lacune investigative e l’omessa motivazione sul diniego delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I primi tre motivi sono stati ritenuti affetti da aspecificità estrinseca, in quanto meramente reiterativi di doglianze già avanzate in appello e superate da una motivazione adeguata, con la quale il ricorso non si confrontava. Quanto al riconoscimento fotografico, la Corte ha ricordato che l’individuazione effettuata nella fase delle indagini preliminari costituisce una prova atipica, la cui forza probatoria discende dal valore della dichiarazione confermativa, soggetta ai poteri di valutazione del giudice di merito, cui spetta la verifica sull’eventuale condizionamento del teste.
Il quarto motivo, concernente il diniego delle attenuanti generiche, è stato ritenuto manifestamente infondato, essendo la motivazione della Corte territoriale esente da illogicità e insindacabile in cassazione. Il quinto motivo, relativo alla pretesa violazione del divieto di reformatio in peius, è stato parimenti disatteso: la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente costituisce atto dovuto, conseguendo ex lege al reato, e pertanto il suo aggravamento in appello, anche in assenza di impugnazione del Pubblico Ministero, non integra la violazione dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Con specifico riferimento alla durata della sanzione, la Corte ha ribadito che, in caso di condanna per una pluralità di violazioni del codice della strada, il giudice deve determinare la durata complessiva della sospensione sommando i periodi previsti per ciascun illecito, escludendo l’applicabilità sia dell’art. 8 della legge n. 689/1981, sia dell’art. 81 cod. pen. Nel caso di specie, il tribunale aveva applicato una sanzione inferiore alla somma dei minimi edittali, sicché la Corte di appello si era correttamente limitata a correggere l’errore. La natura di sanzione amministrativa accessoria, e non di pena accessoria, esclude altresì ogni profilo di violazione dell’art. 6 CEDU, come precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 68 del 2021.
Nota della Redazione
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