Ricorso straordinario ex art. 625-bis escluso per rinvio motivazionale valido (Cass. pen. Sez. IV n. 37477 del 17.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo per l’errore percettivo in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio, quando tale svista abbia inciso sul processo formativo della volontà in modo decisivo. Non è configurabile quando la decisione abbia comunque contenuto valutativo o quando l’omessa trattazione espressa di un motivo derivi da una scelta argomentativa, e non dalla mancata lettura della censura. Il rinvio, espresso o per relationem, ad argomentazioni comuni a più posizioni processuali costituisce tecnica motivazionale consentita, che non impone la riproduzione integrale di ogni argomento. Spetta al ricorrente dimostrare che il motivo non esaminato era decisivo e che la sua omissione è dipesa da un errore di percezione. In difetto di tale prova, il ricorso è inammissibile.

Il Fatto

La Terza Sezione di questa Corte, con decisione del 27 giugno 2024, aveva parzialmente accolto i ricorsi proposti da tre imputati avverso la sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria del 7 novembre 2023, che aveva riformato le condanne inflitte dal GUP per associazione per delinquere e reati in materia di stupefacenti. Nei confronti di uno dei ricorrenti la Corte aveva operato annullamento senza rinvio in punto di recidiva, con rinvio per la rideterminazione della pena e rigetto nel resto.

Il condannato ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., deducendo un errore di percezione: la Terza Sezione, nel trattare il motivo sui vizi di motivazione relativi a due capi di imputazione, aveva dichiarato la piena coincidenza del gravame con quello del coimputato, facendo rinvio alla motivazione a questi dedicata, mentre le censure erano diverse quanto a impostazione argomentativa e riferimenti probatori.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce innanzitutto la portata dell’art. 625-bis cod. proc. pen.: esso consente di impugnare una sentenza passata in giudicato non per violazioni di legge o vizi di motivazione, ma unicamente per l’errore percettivo causato da una svista o da un equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio. L’errore deve essere connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, sì da condurre a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.

Richiamando le Sezioni Unite n. 37505 del 2011, la Corte ribadisce che, qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio. La lacuna motivazionale può essere ricondotta all’errore di fatto solo quando deriva da una vera e propria svista materiale, che abbia causato l’erronea supposizione dell’inesistenza della censura, secondo il criterio delle Sezioni Unite n. 16103 del 2002.

La Corte ricorda poi che l’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. non consente di presupporre che ogni argomento non riprodotto in sentenza sia stato non letto anziché implicitamente ritenuto non rilevante. Non è dunque deducibile la mancanza di espressa disamina di censure non decisive o disattese perché incompatibili con la struttura della motivazione.

Applicando tali principi, il Collegio rileva che il rinvio formale alla motivazione dedicata al coimputato ha costituito lo strumento attraverso cui la Terza Sezione ha affrontato ex professo tutti i punti nodali delle questioni sollevate, dalla valenza probatoria dei viaggi all’estero alla configurazione del tentativo di importazione, dalla trascrizione delle intercettazioni alla rogatoria relativa a un’indagine straniera. La sentenza impugnata si è fatta carico di ciascuna censura, con risposta logica e coerente.

Quanto al capo associativo, la verifica degli elementi costitutivi del reato — organizzazione di mezzi e risorse, ripartizione di compiti, stabilità nel tempo — risolve anche le censure fondate sui medesimi presupposti. Poiché spettava al ricorrente dimostrare la portata decisiva delle divergenze evidenziate, e tale dimostrazione non è stata fornita, il ricorso è inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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