| 

Inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi (Cass. pen. Sez. V n. 21169 del 09.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma 1-bis, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l’impugnazione i cui motivi non enunciano in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto e di diritto espresse nel provvedimento impugnato. La funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, realizzata attraverso il confronto puntuale con le sue argomentazioni. Il motivo che non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato è destinato all’inammissibilità, venendo meno la funzione per la quale è previsto.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame di Catania, in accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico ministero, applicava all’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria in relazione al reato di cui agli artt. 610 e 61, nn. 1 e 2, cod. pen. Avverso tale ordinanza l’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo con cui denunciava il vizio di motivazione: il Tribunale avrebbe applicato la misura sulla scorta di un quadro indiziario insufficiente, senza considerare la versione dei fatti resa dall’indagato.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente richiamato il disposto dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che dichiara inammissibile l’impugnazione quando non siano osservate le disposizioni di cui agli artt. 581, 582, 585 e 586 cod. proc. pen.. Ha quindi rammentato che l’art. 581, comma 1-bis, introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022, richiede, a pena di inammissibilità, l’enunciazione puntuale ed esplicita dei rilievi critici con riferimento ai capi e punti della decisione impugnata.

La giurisprudenza di legittimità, come ricordato dalla Corte, qualifica la funzione dell’impugnazione come critica argomentata del provvedimento, che impone il confronto con le ragioni poste a fondamento della decisione. La mancanza di tale confronto rende il motivo inammissibile, poiché viene meno la funzione stessa dell’atto (ex plurimis Sez. 4, n. 16098 del 22/02/2023; Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022).

Nel caso di specie, la censura dell’indagato si è limitata a dedurre genericamente l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e a denunciare in modo apodittico l’assenza di motivazione, senza confrontarsi con le ampie argomentazioni del Tribunale. Quest’ultimo aveva ricostruito la dinamica dei fatti sulla base delle dichiarazioni delle persone offese e dei video prodotti, che documentavano le manovre repentine poste in essere dall’indagato e la successiva aggressione con un tirapugni metallico, configurante il reato di violenza privata.

Il Tribunale aveva inoltre escluso che la versione dell’indagato, che asseriva di aver agito per difendersi, potesse smentire la ricostruzione, risultando dal filmato che era stato lui a scagliarsi contro le vittime, rimaste a mani nude. A fronte di tale apparato argomentativo, la censura è stata ritenuta del tutto generica e perciò inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *